Interventi correttivi al D.L. 95/2017 – Decorrenza giuridica della nomina di Vice Sovrintendente Tecnico – Richiesta di convocazione urgente del tavolo tecnico.

    143

    Riportiamo il testo delle lettera inviata al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli e al Vice Capo della Polizia Preposto all’Attività di Coordinamento e Pianificazione Prefetto Alessandra Guidi

    Il susseguirsi di criticità derivanti dall’applicazione delle disposizioni del c.d. Riordino delle Carriere ci aveva indotto a sollecitare la convocazione delle OO. SS. per proseguire il confronto sulla delicatissima nuova fase dei correttivi. Un’urgenza dettata in parte dalla necessità di poter approfittare dei termini concessi dalla delega legislativa per mettere in cantiere più successivi interventi normativi, e per l’altra dall’esigenza di rimediare al più presto alle inevitabili disarmonie sottese a momenti di revisione ordinamentale di particolare complessità, quale quella di cui siamo a discutere.

    La recente problematica in relazione al concorso interno da Vice Ispettore, per il quale l’Amministrazione si è vista costretta ad una modifica in corso d’opera dei criteri di valutazione dei titoli ammessi a valutazione, non è che una delle questioni rispetto alle quali si rende necessario un quanto più immediato momento di rimeditazione.

    Ve ne sono invero altre che appaiono ancor più meritevoli di essere portate senza indugio al tavolo del confronto. Perché mentre nel caso dei titoli del concorso da Vice Ispettore è di palmare evidenza l’equivoco ingenerato da una perfettibile stesura del testo normativo, riteniamo invece che le modifiche apportate alla disciplina della decorrenza giuridica della nomina dei vincitori dei concorsi da Vice Sovrintendente Tecnico siano il frutto di una ben precisa volontà dell’Amministrazione, che ha indotto il Legislatore ad apportare modifiche estremamente penalizzanti per il personale interessato, e di cui per giunta mai si era discusso in precedenza.

    Con l’art. 14, comma 1 lettera n) del D. L.vo 126/2018, e cioè con i primi correttivi al riordino, è stato infatti previsto che “i vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, 2018 e 2019 conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico … con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico – professionale”. E questo quando, invece, ai sensi dell’art. 20 quater, comma 7 del D.P.R. 337/1982, in vigore prima del testé richiamato emendamento, in analogia alla disciplina vigente per il ruolo ordinario era prevista la “decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze”.

    Orbene, può ben darsi che, come pare in effetti sia, al 31.12.2016, anno di riferimento per i concorsi in parola, non ci fosse alcuna vacanza rispetto all’organico. Di certo però non si vede per quale motivo questa decorrenza giuridica debba essere posposta fino a farla coincidere con la fine del corso solo per i tre concorsi previsti dal riordino. Se non altro perché tale decorrenza viene in ultima analisi a dipendere da dinamiche incontrollabili, quali quelle dei tempi impiegati per la valutazione dei titoli e per la gestione delle procedure concorsuali, che sono quindi rimesse all’esclusiva discrezionalità dell’Amministrazione.

    Ne discende che per molti colleghi l’aver partecipato a questo concorso rischia di rivelarsi una vera e propria beffa, posto che un consistente numero di interessati raggiungerà i limiti di età per il collocamento in quiescenza senza nemmeno aver potuto maturare l’anzianità utile per lo scatto di qualifica a Sovrintendente.

    Ragione per la quale, considerato che il numero dei potenziali beneficiari è decisamente contenuto, e così pure il conseguente impegno di spesa, riteniamo che, se non altro per un minimo di equi-ordinazione all’interno della nostra stessa Amministrazione, debba essere assicurato con i prossimi correttivi un intervento omologo a quello che si sta immaginando per altre qualifiche dei ruoli ordinari, con il riconoscimento dunque di una decorrenza giuridica tale da riequilibrare, almeno in parte, lo stigmatizzato divario di trattamento.

    In ogni caso siamo a ribadire la necessità di riprendere con la massima urgente sollecitudine i lavori del tavolo tecnico alla presenza delle rappresentanze sindacali, onde poter discutere di questa e di altre improcrastinabili tematiche.

    Advertisement