Istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

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Istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed ascrivibilità tabellare ai fini di pensione privilegiata ordinaria, presentate da personale in servizio

Con circolare N. 555/V-RS/Area 2^/prot. 0008744 del 19 giugno 2023 , l’ufficio per le Relazioni sindacali della Polizia di Stato ha comunicato che “La Direzione Centrale di Sanita ha rappresentato che lo scorso 6 giugno l’Ispettorato Generale della Sanità Militare ha dato indicazione alle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO) di procedere all’ascrivibilità tabellare per il diritto alla pensione privilegiata ordinaria (PPO), nel corso di accertamenti finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, solo qualora la richiesta sia presentata nei quattro anni precedenti la data prevedibile per il collocamento in quiescenza, per limiti di età, degli interessati, in relazione al ruolo ed alla qualifica rivestita.

La stessa circolare demanda ai competenti Uffici di appartenenza degli interessati, mediante le articolazioni responsabili dell’istruttoria delle pratiche in argomento, l’accertamento del descritto requisito di anzianità anagrafica, prima di inviare le pratiche alle CMO per la loro definizione o, in caso di pratiche già in trattazione, il rilascio agli interessati di apposita attestazione, da esibire alle Commissioni Mediche Ospedaliere, qualora, invitati a visita nel quadriennio utile, ne facciano richiesta.

Nella nota in questione, si specifica, altresì, che il processo verbale emesso dalle competenti CMO dovrà essere trattenuto nel fascicolo personale custodito presso l’Ente di appartenenza del dipendente e debitamente trasmesso nel caso di trasferimento ad altra sede od ufficio.

Intervenuta, poi, la cessazione dal servizio, il processo verbale dovrà essere trasmesso, dall’ultimo Ente di servizio, all’Organismo previdenziale preposto alla trattazione della pratica pensionistica, unitamente alla domanda di PPO, che il dipendente è comunque tenuto a presentare al momento della cessazione (fatti salvi i casi di cui all’art. 167, comma 1, del d.P.R. 1092/1973) tenendo conto che, per quanto concerne i processi verbali che prevedono un giudizio, ai fini di PPO, per “assegno rinnovabile”, in relazione a patologie eventualmente suscettibili di miglioramento, sarà cura degli Organismi previdenziali promuovere gli ulteriori accertamenti sanitari per l’acquisizione del definitivo giudizio di ascrivibilità ai fini di PPO.

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In tal senso, la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha fornito indicazioni agli Uffici dipartimentali e territoriali affinché vengano impartite opportune istruzioni agli Uffici competenti per regolamentare i procedimenti ni questione secondo le direttive impartite da IGESA, in modo da evitare difformità di attuazione.

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