Istituito il Tribunale della famiglia

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Con la riforma del processo civile, attuata con il decreto legislativo n. 149/2022, è stato istituito il Tribunale Unico per persone, minori e famiglia con un rito unico per i procedimenti che riguardano questi soggetti.

Si tratta di una attribuzione di competenze in precedenza ripartite tra tribunale ordinario, giudice tutelare e tribunale per i minorenni.

Le norme del codice di procedura civile inserite nel Titolo IV bis (art. 473 bis – 473 ter) e dedicate al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia sono in vigore dal 28 febbraio 2023 e riguardano i procedimenti instaurati dopo questa data.

Occorre tuttavia chiarire che il nuovo regime entrerà in vigore gradualmente, a causa delle difficoltà organizzative, della riforma dell’ordinamento giudiziario e della previsione di realizzare questo ufficio senza pesare sulla finanza pubblica.

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L’articolo 473 bis c.p.c che apre il titolo dedicato al procedimento unico in materia di persone, famiglia e minori, esclude dal suo ambito di applicazione, le competenze in materia specificamente escluse dalla legge e i procedimenti:

  • finalizzati alla dichiarazione di adottabilità;
  • di adozione dei minori;
  • delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea.

L’istituzione del nuovo Tribunale ha comportato necessariamente anche una nuova organizzazione per regolamentare l’intervento dei servizi socio assistenziali e sanitari in tutte quelle situazioni in cui siano coinvolti dei minori.

La norma di riferimento del codice id procedura civile in questo senso è l’articolo 473bis che conferisce al giudice il potere di disporre l’intervento dei servizi sociali o sanitari, definendo l’attività che gli stessi devono svolgere, i termini entro i quali devono relazionare periodicamente sull’attività svolta e quelli in cui le parti possono depositare memorie. Da segnalare che le valutazioni degli operatori, anche relative ai profili di personalità devono fondarsi su “dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.”

La Riforma inoltre ha valorizzato l’ascolto del minore, le figure dei tutori e dei curatori speciali, l’istituto della mediazione familiare e la tematica della violenza domestica o di genere, a cui è stata dedicata una sezione specifica all’interno del capo III del nuovo titolo VI bis del codice di procedura civile.

La nuova articolazione del Tribunale prevede sezioni distrettuali, istituite presso ciascuna Corte d’Appello (o sezione di Corte d’Appello), e sezioni circondariali, presso ogni sede di Tribunale ordinario, con diverse competenze.

Il tribunale è diretto da un Presidente e ad esso sono addetti più giudici dotati di competenze specifiche nelle materie attribuite al tribunale. I giudici addetti a questo tribunale esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 160/2006.

A questo tribunale, nell’ambito delle competenze attribuite dalla legge, sono affidate le seguenti funzioni:

  • giurisdizione di primo e secondo grado in materia civile nei provvedimenti che riguardano lo stato, la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori;
  • giurisdizione di primo grado in materia penale e in materia di sorveglianza;
  • giudice tutelare;
  • le altre funzioni deferite dalla legge nei modi stabiliti.

Il rito processuale è fondato su un modello che si ispira a criteri di rapidità ed efficacia, attraverso l’abbreviazione dei termini processuali e la previsione di un ricorso che deve essere improntato a criteri di chiarezza e sinteticità.

La competenza territoriale è stabilita in base alla residenza del minore, la cui tutela rappresenta uno degli elementi centrali del rito, così come la valorizzazione del suo ascolto.

Rito unico anche per quanto riguarda i procedimenti di separazione e di divorzio su domanda congiunta e affidamento dei minori nati fuori dal matrimonio.

Il rito si caratterizza per la tutela rafforzata nei confronti dei minori in contesti di violenza, ma anche in presenza di comportamenti di un genitore finalizzati a ostacolare il rapporto dei figli con l’altro, con la previsione di misure di protezione adeguate.

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