La pensione di reversibilità non è ereditabile

26

Con l’ordinanza n. 14287 del 22 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha statuito che il superstite di un soggetto che riceveva una pensione di reversibilità non ha diritto di continuare a percepirla dopo il decesso del beneficiario originario.

La vicenda ha avuto origine dalla richiesta di una donna che, in seguito alla morte della madre, titolare di una pensione di reversibilità ricevuta dopo la morte del marito, ha chiesto di subentrare nel trattamento pensionistico. La donna, in particolare, aveva sostenuto che, essendo a carico della madre, avrebbe dovuto continuare a beneficiare della pensione di reversibilità.

In prima battuta, la Corte d’Appello aveva accolto la richiesta della donna, riconoscendo la sua posizione. Tuttavia, l’INPS ha fatto ricorso in Cassazione, contestando la decisione.

La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza, ha annullato la decisione della Corte d’Appello, stabilendo che la pensione di reversibilità non può essere trasferita ai superstiti del beneficiario originario. Secondo la Cassazione, la reversibilità è una prestazione che si configura come un trattamento destinato esclusivamente a chi dipendeva economicamente dal titolare della pensione diretta, e non può essere ereditata o trasmessa oltre il primo livello di superstiti.

Un aspetto cruciale della pronuncia riguarda la distinzione tra pensione diretta e pensione di reversibilità. La pensione diretta è quella che spetta al lavoratore per il diritto maturato grazie ai contributi versati, mentre la pensione di reversibilità è una prestazione concessa ai familiari superstiti, in seguito al decesso del titolare della pensione diretta.

La Cassazione ha, quindi, ribadito che la pensione di reversibilità nasce e si estingue con il rapporto tra il titolare originario e i suoi superstiti diretti. Deve, pertanto, escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detto trattamento venga ulteriormente attribuito ai superstiti di questo.

Advertisement