La qualifica di ufficiale di P.G. per chi espleta attività tecnico scientifica

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Ultimo aggiornamento 12/02/2020

Circolare n.333-E/274.0/5 del 4/9/01

Si trascrive di seguito il parere del Consiglio di Stato, Sez I n.448/2001 del 16 maggio 2001 sull’interpretazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 337/1982 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 333/1982, concernenti la qualifica di ufficiale ed agente di P.G. del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato:

“Il Ministero chiede il parere di questo Consesso in ordine alla interpretazione dell’art. 42 del D.P.R. 24/4/82 n. 337 per quanto concerne l’attribuzione della qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria al personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

In particolare, l’Amministrazione chiede il parere sui seguenti punti:

1) interpretazione “settoriale” e non “spazio- temporale” della limitazione delle funzioni di P.G.;

2) necessità di una individuazione dei reati di competenza di ciascun profilo professionale;

3) portata dell’intervento in flagranza di un reato di qualunque specie.

Si premette che l’art. 42 del D.P.R. 337/82 e l’art. 7 del D.P.R.

24/4/82 n. 338 e successive modificazioni attribuiscono, rispettivamente al personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed quello appartenente ai ruoli professionali sanitari della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria “limitatamente alle funzioni esercitate”.

L’Amministrazione ritiene che detta limitazione normativa non debba essere intesa in senso spazio-temporale (cioè solo durante l’orario e nello svolgimento del servizio) bensì sia di ordine “settoriale” (cioè riguardi solo determinati reati).

La Sezione condivide l’orientamento interpretativo suddetto.

Infatti soccorre nella fattispecie l’art. 57 del c.p.p., che distingue gli ufficiali e gli agenti di P.G. i quali sono come è noto legittimati a svolgere le funzioni di polizia giudiziaria in via generale, provvedendo alla ricerca ed all’accertamento di qualsiasi reato senza limitazioni concernenti l’orario e lo svolgimento di servizio, da quelli che rivestono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni (ultimo comma art. 57).

Detti ultimi soggetti quindi svolgono le funzioni di polizia giudiziaria solo con riferimento ai reati accertati nell’esercizio dei compiti loro affidati dalla legge o dal regolamento che li riguardi.

L’espressione “limitatamente alle funzioni esercitate” va quindi interpretata nel senso che il personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli tecnici o professionali esercita i poteri connessi alla qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei limiti della competenza propria del profilo professionale di appartenenza, ed in via permanente e non limitata all’orario di servizio.

Infatti detto personale è comunque destinatario delle disposizioni contenute nell’art. 68 della legge 1/4/81 n. 121, secondo cui gli appartenenti a tutti i ruoli della Polizia di Stato sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione, compresi quelli di cui al D.P.R. 28/10/85, n. 782.

Il personale in questione, che per quanto concerne l’attività di polizia giudiziaria è a competenza limitata ma permanente, ha quindi, l’obbligo di intervenire anche fuori dal servizio, per determinati tipi di reati concernenti il settore cui sono destinati, per contrastare, ad esempio, frodi alimentari, reati ambientali, violazione delle norme poste a tutela della salute o della sicurezza nei luoghi di lavoro; reati informatici, ecc..

Infine, per quanto concerne il terzo punto del quesito, la Sezione osserva che, come indicato dall’Amministrazione, è quanto mai opportuno un intervento legislativo inteso a definire i confini tra le competenze spettanti al personale dei diversi e numerosi settori e profili professionali tecnici di appartenenza – così come indicati nel D.M. 18/7/85 – che svolgono compiti del tutto ausiliari e strumentali rispetto a quelli di istituto, come chiarito da questo Consesso nel parere n. 106/99 del 7/6/99 concernente il regolamento relativo alla individuazione dei limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici. Ed invero il personale tecnico-professionale di cui trattasi, pur svolgendo attività di uguale dignità e prestigio di quello che espleta il servizio di polizia in senso stretto, e tuttavia soggetto a requisiti e procedure di reclutamento e addestramento differenti (si pensi anche alla previsione del D.P.R. 24/4/82 n. 339 che consente al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti di istituto, di transitare nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica); e conseguentemente non dovrebbe essere tenuto ad intervenire, sia pure limitatamente al compimento di atti urgenti o in flagranza di un grave reato, in situazioni di pericolo per sé stesso o per gli altri”.

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