Il fatto che due persone siano “amiche” su Facebook e abbiano pubblicato sullo stesso social delle fotografie che le ritraggono insieme non costituisce prova di una commensalità abituale.
Così si è espresso il Consiglio di Stato (sentenza 2849/2022 della settima sezione) recependo integralmente il ragionamento svolto dal Tar Sardegna.
La sentenza ha riguardato un contenzioso relativo a un concorso per l’immissione in organico di alcuni docenti della scuola secondaria di secondo grado. Due candidati che non sono risultati vincitori hanno obiettato, tra le altre cose, che tra l’esaminatore e alcuni candidati sussisteva una causa di incompatibilità in base all’articolo 51 del Codice di procedura civile secondo il quale il giudice si deve astenere se è commensale abituale di una delle parti.
I giudici del Consiglio di Stato hanno rigettato il ricorso, richiamando la delibera 40/201 del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il cui articolo 8 stabilisce che «le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell’articolo 51 del Codice di procedura civile». I ricorrenti oltre all’amicizia sui social hanno fatto riferimento a foto pubblicate sullo stesso, che ritraggono esaminatore e candidati insieme in più occasioni.
I giudici hanno rigettato anche questo motivo di ricorso, osservando che nei concorsi pubblici l’obbligo di astensione scatta «solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 51 del Codice di procedura civile» e tali cause di incompatibilità non possono essere oggetto di estensione analogica.
Ne consegue, ad esempio, che rapporti di «colleganza o di collaborazione» tra esaminatore e candidati non sono sufficienti a configurare un vizio di composizione della commissione esaminatrice. Quanto alle amicizie su Facebook, le stesse sono «del tutto irrilevanti» poiché il funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiano sono del tutto sconosciute. «Il motivo di astensione è ravvisabile quando vi è prova che il membro della commissione abbia con il candidato frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio. Il riferimento alla “abitualità” della commensalità esclude per l’appunto, per pura e semplice logica, l’occasionalità della stessa. E della abitualità occorre dare prova».
A tal fine le foto pubblicate in aggiunta all’amicizia non sono sufficienti, perché, osservano i giudici, «gli scatti fotografici postati sui social media rappresentano singoli episodi e non invece una situazione di abitualità.