Le convocazioni dei rappresentanti sindacali non possono avere natura privata

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Ultimo aggiornamento 25/10/2021

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la decisione del 23 settembre 2021 n. 28, ha accolto il ricorso del SIULP di Palermo contro il rigetto dell’istanza di accesso rivolta alla Questura di quel capoluogo e finalizzata ad ottenere copia del verbale e/o della registrazione audio della riunione indetta dal Questore di quella provincia e tenuta il 9 Aprile 2021 con i Segretari Provinciali delle organizzazioni sindacali territoriali della Polizia di Stato.
Il Questore aveva rigettato l’istanza con provvedimento del 29 giugno 2021 eccependo che l’incontro con i Segretari Provinciali delle organizzazioni sindacali non era riconducibile ad alcun momento di confronto istituzionalizzato dall’Accordo Nazionale Quadro e che, pertanto, non era stato oggetto di verbalizzazione. Precisava che l’incontro in parola era stato voluto dal medesimo al fine di rivolgere solo delle “comunicazioni unilaterali” ai rappresentanti dei poliziotti della Provincia, “in replica ad alcune notizie di dominio pubblico diffusesi sul territorio riguardanti egli stesso, che se non debitamente fatte oggetto di chiarimenti, avrebbero potenzialmente ingenerato nel personale una visione distorta dei fatti”.

Tuttavia nella memoria presentata e agli atti del procedimento, lo stesso Questore ammetteva l’esistenza di una registrazione audio eccependone, però, la natura privata e il suo esclusivo scopo di precostituire una prova delle proprie dichiarazioni, a tutela della onorabilità personale evidenziando che, nel caso di specie, si era fuori dall’ambito amministrativo non sussistendo alcun procedimento o atto amministrativo da ostentare. Ribadiva, inoltre, che l’incontro era completamente estraneo alle materie di pertinenza sindacale non riferendosi ad alcun confronto istituzionalizzato né essendo sussumibile nell’ambito degli istituti disciplinati dagli accordi collettivi.

Di contro, la Commissione, nelle motivazioni del provvedimento in esame, ha osservato come la convocazione dell’incontro in argomento fosse stata redatta su carta intestata della Questura di Palermo — Ufficio di Gabinetto, e così anche la memoria difensiva inviata alla Commissione. Pertanto, a prescindere dal contenuto dell’incontro e delle dichiarazioni tese, non è possibile ritenere la natura privatistica della riunione avendo il Questore agito quale rappresentante della amministrazione di cui fa parte, e non già quale “privato cittadino”.

Infine, la Commissione ha ricordato che il diritto di accesso previsto dalla Legge 241/90 si esercita sui documenti amministrativi — nella massima estensione di tale nozione — “detenuti” da una pubblica amministrazione, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro natura sostanziale.

Conseguentemente se la registrazione si trova agli atti della Questura di Palermo, dovrà essere ostesa dalla amministrazione a vantaggio del SIULP in quanto titolare di una posizione qualificata all’accesso richiesto, poiché le dichiarazioni contenute nella registrazione attengono proprio a questione insorta tra il Questore ed il SIULP Palermo.

Della vicenda stupisce soprattutto la disarmante disinvoltura con cui un alto rappresentante dell’Amministrazione giunge a sostenere la “natura privata di una registrazione effettuata durante una riunione sindacale. Invero, nell’ambito del lavoro dipendente, la giurisprudenza ha sempre ritenuto illecite le registrazioni tra colleghi o con il datore di lavoro in quanto violerebbero il dovere di fedeltà e segretezza a meno che la stessa non sia giustificata da esigenze di giustizia. Ma non si comprende nel caso di specie quale sia stata la necessità di effettuare la registrazione, negarne dapprima l’esistenza, per poi ammetterla e allo stesso tempo negarne l’ostensione.

Al riguardo, con l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo si è voluta conferire piena attuazione al principio della piena conoscibilità e trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione.

Inoltre, il Codice di condotta dei dipendenti pubblici Emanato con DPR 62/2013 prevede espressamente all’articolo 13 che “Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa”.

Ci sembra che sulla questione l’atteggiamento del SIULP di Palermo sia di evidente linearità.

Ora ci auguriamo e ci aspettiamo che sia data attuazione alla decisione della Commissione e garantito l’accesso alla registrazione richiesta dal SIULP.

Certo, rispetto alle statuizioni di un organo di garanzia a presidio della trasparenza amministrativa e delle libertà civili, sarebbe alquanto deplorevole registrare comportamenti delatori o, peggio, un ulteriore diniego che comprometterebbe il principio del reciproco affidamento al quale le relazioni sindacali debbono necessariamente far riferimento.

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