Le similitudini tra TFR e TFS si limitano alla funzione dei due istituti e alla nomenclatura. In definitiva, entrambi, servono a dare una liquidità al lavoratore che cessa un rapporto di lavoro. Ma si tratta di due trattamenti che hanno anche molte differenze, soprattutto per quel che riguarda il calcolo dell’importo spettante.
Il TFR, trattamento di fine rapporto, ha un carattere di retribuzione differita. Spetta a tutti i dipendenti del settore privato e a quelli del pubblico impiego assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2001. Esso viene calcolato con la somma delle retribuzioni lorde annue (comprensive di tredicesima ed eventuale quattordicesima). Il risultato che si ottiene va diviso per 13,5 e sottratto dai contributi INPS (0,5%). La somma ottenuta va, poi, rivalutata con gli indicatori ISTAT anno per anno.
TFS, trattamento di fine servizio è un importo che viene riconosciuto al dipendente come indennità per la cessazione del rapporto di lavoro e spetta solo ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 2001.
A differenza del TFR, il TFS si calcola solo sull’ultima retribuzione annua percepita dal dipendente pubblico. Il calcolo del TFS si ottiene prendendo in considerazione l’80% di un dodicesimo dell’ultima retribuzione annua moltiplicata, poi, per gli anni di servizio prestati.
Per i tempi di erogazione, invece, sia TFR che TFS nel pubblico impiego seguono le stesse attese.
Premesso ciò, l’indennità di buonuscita che spetta al personale della Polizia di Stato che lascia il servizio è un trattamento di fine servizio (tfs) o un trattamento di fine rapporto (tfr)?
I dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2000 e il personale ancora in regime di “diritto pubblico” ossia magistrati, diplomatici, personale della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari, militari, personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco sono soggetti al TFS.
La fonte è costituita anzitutto dall’ art. 3 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” – Personale in regime di diritto pubblico: “1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia […]”.
Per quanto concerne il TFS, l’articolo 3 del D.P.R. 1032 del 1973 titolato “Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”, disciplina il Trattamento di Fine Servizio (TFS) nella parte in cui prevede che il dipendente “che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita […]. L’indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all’art. 38 [2] quanti sono gli anni di servizio […]. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell’applicazione del comma precedente, si considera l’ultimo stipendio o l’ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva […]”;
Al riguardo, invece, del TFR, l’articolo 2120 del codice civile (la cui applicazione è stata estesa, a partire dal 1995, a quasi tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ma non ai dipendenti ancora in regime pubblicistico, titolato “disciplina del trattamento di fine rapporto”, regola il Trattamento di Fine Rapporto (TFR): “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni […]” (articolo 2120 del Codice civile).
È evidente come il TFS sia molto più vantaggioso del TFR perché l’importo del TFS si ottiene sostanzialmente moltiplicando 1/12 dell’80% dell’ultima retribuzione annua lorda percepita (si prende quindi in considerazione la retribuzione massima percepita durante l’intera carriera, l’ultima appunto!) per il numero degli anni di servizio mentre l’importo del TFR, invece, si ottiene grossomodo sommando la quota di retribuzione accantonata per ogni singolo anno lavorato. Se non avete idea di quale sia la quota esatta di retribuzione accantonata e solo per darvi un’idea estremamente approssimativa dell’ammontare, fate così: sommate per ogni singolo anno lavorato la cifra che si ottiene dividendo l’ammontare della retribuzione annua percepita per 13,5 (che è il coefficiente massimo di quota TFR previsto all’articolo 2120 del codice civile).