Continuiamo, la disamina dei benefici economici previsti dal recente rinnovo del contratto di lavoro di categoria, con la trattazione delle nuove indennità accessorie introdotte nell’architettura retributiva dei lavoratori della Polizia di Stato dal contratto di lavoro relativo al triennio 2019 – 2021, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n. 57, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022 – Serie generale.
Ricordiamo che i contenuti economici dell’ultimo contratto riguardano il periodo dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e si applicano al personale non dirigente della Polizia di Stato.
Al riguardo, il Dipartimento ha emanato la circolare esplicativa n. 555/VCP/27 del 22 luglio 2022.
Indennità per servizio aviolancistico
La fonte è l’articolo 15 del contratto. L’indennità tende a remunerare, il maggior disagio del personale in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio o addetto alla sicurezza lancio.
Si tratta di una indennità giornaliera pari a euro 15,00, cumulabile con le altre indennità già ordinariamente percepite dal personale interessato.
Indennità per attività di controllo del territorio delle forze dl polizia a competenza generale e in servizio permanente dl pubblica sicurezza
La fonte è l’articolo 16 del contratto. Si tratta di una indennità di euro 5,00 e di euro 10,00 finalizzata a remunerare le attività di controllo del territorio svolte, rispettivamente, nelle fasce serali e notturne dal personale della Polizia di Stato in quanto Forza di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al fine di compensare l’espletamento di compiti e incarichi che comportano particolari rischi, disagi e responsabilità.
L’iniziativa riproduce sostanzialmente il compenso per le medesime attività una volta previsto dal Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per il personale della Polizia di Stato.
Detta indennità è destinata al personale in servizio presso gli uffici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (questure, distretti, commissariati, posti di Polizia e uffici delle Specialità) in relazione all’effettivo impiego in attività esterna di controllo del territorio, organizzata in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio, nei quadranti serali e notturni e coordinata dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialità.
La norma chiarisce espressamente che nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 0 dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 0 dalle 24 alle 07 0 dalle 22 alle 07.
L’indennità in argomento è riconosciuta anche al personale che, nelle medesime fasce orarie, svolge attività nelle sale operative o nelle sale radio che coordinano detti servizi e al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio, in ragione dei turni di servizio effettuati.
Rispetto a quanto già previsto nel Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, la disposizione contrattuale riconosce il predetto emolumento anche al personale che nelle stesse fasce orarie è impiegato in turni di servizio di durata non inferiore a tre ore continuative, sulla base di formali ordini di servizio, per concorrere, sotto il coordinamento delle rispettive sale operative, nella medesima attività di controllo del territorio.
Con la richiamata disposizione, dunque, la nuova indennità è corrisposta anche al personale comandato, nelle fasce serali e notturne, in pattuglie di supporto esterno alle ordinarie unità operative di presidio del territorio per un periodo di tempo non inferiore a tre ore continuative.
La nuova indennità è cumulabile con l’indennità per servizi esterni e con le altre indennità già ordinariamente percepite, mentre non è cumulabile con l’indennità di missione e con le indennità di ordine pubblico di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitate al periodo pandemico, per le attività di controllo del territorio finalizzate all’osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 per le quali è consentito attribuire il compenso per le attività di controllo del territorio e l’indennità di ordine pubblico.
La disposizione stabilisce, infine, che con determinazione del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti, il numero dei turni in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità.
Per l’anno 2022, il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza datato 10 giugno 2022 ha stabilito, sulla base dei dati rilevati nell’anno 2020, quale anno di “picco” del triennio contrattuale 20182020, che l’indennità in argomento è corrisposta per complessivi n. 1.138.290 turni nelle fasce serali e n. 953.060 turni nelle fasce notturne senza previsione di alcuna distribuzione per uffici.
Indennità per il personale in possesso dl qualifiche professionali nel settore cyber
La fonte è l’articolo 17 del contratto. La norma prevede una indennità giornaliera di euro 5,00 per il personale della Polizia di Stato in possesso di specifiche qualifiche professionali nel settore cyber in servizio nelle strutture centrali e periferiche dell’Organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica di infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
La medesima indennità è riconosciuta anche al personale, in possesso delle stesse qualifiche professionali, effettivamente impiegato in attività di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (e non dei singoli Uffici, Reparti, Scuole o articolazioni di essi), in servizio presso i centri e gli uffici a ciò deputati sia del Dipartimento della pubblica sicurezza che di quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), n.5) del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.
La disposizione prevede, poi, che le specifiche qualifiche professionali nel settore cyber devono essere stabilite con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza il quale, adottato il 10 giugno 2022, attualmente in fase di registrazione, le ha individuate in quelle di “operatore cyber” o “analista di fonti aperte-OSINT e SOCMINT” di cui al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 8.3.2022, adottato ai sensi dell’articolo 46-bis del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
Al personale già in servizio negli uffici suindicati e impiegato nelle richiamate peculiari attività con certificazioni nel settore della cybersicurezza, annotate nello stato matricolare, ma non ancora in possesso delle prescritte abilitazioni di “operatore cyber” o “analista di fonti aperte-OSINT e SOCMINT”, il citato decreto riconosce, in via transitoria, nelle more della frequenza dei relativi corsi, limitatamente all’anno 2022, la qualifica professionale di “operatore nel settore cyber” che, attesa la sua natura temporanea, non deve essere annotata nello stato matricolare dell’interessato.
L’indennità in parola deve essere corrisposta per ogni giorno di effettivo impiego negli specifici servizi sopra delineati; ne consegue che essa non deve, quindi, essere corrisposta nelle giornate di diverso impiego o di assenza dal servizio.
Anche in questo caso la disposizione prevede che, con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti, il numero delle giornate in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità.
La nuova indennità è cumulabile con le altre indennità già ordinariamente percepite dal personale interessato.
Indennità mensile artificieri
La fonte è l’articolo 20 del contratto che istituisce, con decorrenza 1.1.2022, una specifica indennità mensile di euro 100,00 in favore del personale della Polizia di Stato specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ovvero artificiere antisabotaggio ed effettivamente impiegato, in relazione alla qualifica posseduta, negli Uffici istituzionalmente deputati a quell’attività.
La nuova indennità è cumulabile con il premio di disattivazione ordigni esplosivi di cui alla legge 29 maggio 1985, n. 294, l’indennità di rischio di cui all’articolo 1 del d.P.R. 5 maggio 1975 n. 146 e le altre indennità già ordinariamente percepite dal personale interessato.
Indennità per soccorritori alpini
La fonte è l’articolo 21 del contratto di lavoro. La norma prevede una specifica indennità giornaliera di euro 6,00 per soccorritori alpini da corrispondere al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, alle dipendenze funzionali del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato.
In particolare il nuovo emolumento deve essere corrisposto al personale effettivamente impiegato in operazioni di ricerca e soccorso in occasione dello svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell’efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore, che sia in possesso delle tre qualifiche operativo professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonché ai conduttori cinofili della squadra unità cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso.
La medesima indennità è riconosciuta al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna quando effettivamente impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore. Ciò significa che l’indennità in argomento può essere corrisposta a tale personale non per lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio nei comprensori sciistici, ma solo allorquando questi siano impiegati in operazioni di soccorso alpino.
La nuova indennità è cumulabile con le altre indennità già ordinariamente percepite dal personale interessato.