Il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che il ricorso a tecnologie di riconoscimento facciale in aeroporto è da considerarsi consentito ma ricorrendo a soluzioni tecnologiche idonee a bilanciare le esigenze di semplificazione nelle operazioni di imbarco con quelle di protezione dei dati personali nel rispetto della vigente disciplina europea, con particolare riferimento al trattamento dei dati biometrici. Detta precisazione si è resa necessaria in relazione al fatto che lo stesso Garante Privacy aveva bloccato il ricorso al riconoscimento facciale negli aeroporti italiani (il c.d. face boarding), con il provvedimento adottato l’11 settembre scorso nei confronti della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA, poiché la specifica soluzione tecnologica adottata risultava incompatibile con la vigente disciplina europea sulla protezione dei dati personali, come già chiarito dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali con il proprio parere del 23 maggio 2024 n.11. L’Autorità, peraltro, prima di procedere all’adozione del provvedimento in questione aveva, sin dal dicembre 2024, espressamente invitato la stessa società a considerare le diverse soluzioni individuate come compatibili secondo la citata disciplina europea.