Licenziamento disciplinare per attività incompatibili con i permessi ex legge 104/92

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Ultimo aggiornamento 25/06/2021

E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che, nell’usufruire dei permessi ex legge 104, si intrattenga in attività incompatibili con l’assistenza. Legittimo anche l’utilizzo di agenzie investigative per verificare la sussistenza di illeciti durante la fruizione del permesso.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 17102 del 16 giugno 2021, ha respinto il ricorso presentato da un dipendente contro la decisione di merito, confermativa del licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla società datrice di lavoro.

La società datrice di lavoro, a seguito di accertamento investigativo, aveva scoperto che nelle giornate in cui il dipendente aveva utilizzato i permessi previsti ai sensi della Legge n. 104/1992 per assistere la madre, aveva compiuto una serie di attività che non erano compatibili con l’assistenza.

Difatti, era risultato che il prestatore, piuttosto che recarsi presso l’abitazione della madre, era andato prima al supermercato e poi al mare con la famiglia.

Era inoltre emerso che il cambio di residenza della genitrice non era mai stato comunicato al datore di lavoro, se non dopo le contestazioni disciplinari, con conseguente impossibilità, per parte datoriale, di svolgere i controlli.

I giudici del merito avevano ritenuto corretta l’applicazione della sanzione espulsiva prevista dall’art. 54 del CCNL di riferimento, in caso di violazioni dolosamente gravi, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro e da reputare lecito l’utilizzo di attività investigativa in relazione alla verifica della sussistenza di atti illeciti compiuti dai dipendenti durante la fruizione di un permesso.

Statuizione, questa, confermata anche dalla Suprema corte, la quale ha ribadito il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

E’ stato, così, rammentato che l’assenza dal lavoro per usufruire di permesso 104 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile.

Conseguentemente, il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

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