L’ISEE in caso di convivenza anagrafica

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Il DPCM 159/2013, prevede che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente sia calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

La famiglia anagrafica ai fini ISEE è a sua volta definita dall’articolo 4 del DPR 223/1989, come «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune».

Questa formulazione consente anche a due persone conviventi di far parte dello stesso ISEE pur in assenza di matrimonio o unione civile. L’espressione “vincolo affettivo” è molto ampia, ricomprende tutte le situazioni in cui i conviventi si riconoscono in questa espressione, e non richiede l’esistenza di un legame ufficiale. Se poi due persone sono sposate o unite in unione civile, fanno automaticamente parte dello stesso nucleo familiare.

La convivenza di fatto stabilisce istituzionalmente l’esistenza di un legame affettivo e in effetti determina l’appartenenza certa alla stessa famiglia anagrafica. Ma anche in assenza di formalizzazione due persone conviventi possono decidere in nome di un vincolo affettivo a condividere l’ISEE purché ci sia la residenza nella stessa abitazione.

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