Mancato riconoscimento doppio ticket. SIULP Messina

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Con una nota inviata al Dipartimento della P.S. il 30 novembre 2020, la Segreteria Nazionale chiedeva chiarimenti in ordine all’erogazione del doppio buono pasto per coloro che compiono un turno di straordinario emergente oppure programmato con l’interruzione di almeno mezz’ora comprendendo per intero le fasce di orario previste. Al riguardo, si riporta il testo della risposta del Dipartimento della P.S. pervenuta con la nota n. prot. 0000670 del 9 febbraio 2021:

“Con riferimento alla nota in epigrafe la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, a cui è stato sollecitato un ulteriore approfondimento sulla materia, ha fornito, ad integrazione di quanto già comunicato, i seguenti elementi informativi. Preliminarmente ha rilevato che per effetto delle previsioni normative di cui alla circolare n. 12694 del 29 luglio 2019 – secondo la quale “verrà erogato un doppio trattamento di vitto
o, in alternativa, due buoni pasto (ticket,) nel caso in cui l’attività lavorativa svolta,
indipendentemente dalla tipologia di turno o di servizio, abbia una durata continuativa di almeno nove ore – con esclusione dei periodi dedicati alla fruizione delle pause pasto (almeno 30 minuti per ciascuna pausa) – e comprenda per intero sia la fascia oraria 14/15 sia la fascia oraria 20/21” il doppio trattamento di vitto è correlato al prolungamento dell’attività lavorativa.

E’ stato aggiunto poi che quando il turno di servizio 13/19 prosegua continuativamente in ragione dello straordinario emergente ovvero programmato eccedendo altresì dall’orario 20/21 , in conformità alla richiamata circolare, per maturare il diritto al “doppio” trattamento di vitto l’attività lavorativa da prestare deve avere una durata continuativa non inferiore a 9 ore, ad esclusione delle pause effettuate per i pasti che non devono essere conteggiate ai fini del raggiungimento delle 9 ore, limite minimo per il riconoscimento del beneficio in argomento.

Inoltre, con riferimento al turno 13/19 è stata richiama la circolare n. 750.Cl.AG340.1.1/4830 del 24 novembre 2008 la quale, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione paritetica prevista dall’articolo 29 del D.P.R. 164/2002, ha inequivocabilmente chiarito che il beneficio della mensa obbligatoria di servizio è concesso il personale che svolge turni continuativi, articolati secondo il prospetto B dell’Accordo
nazionale quadro vigente limitatamente al quadrante orario 14/22 ed a coloro che svolgono servizi continuativi con orario 13/19 e 19/24.

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Infine, è stato riferito che anche il personale che espleta servizio in turni continuativi 7- 13 0 13-19 potrà maturare il diritto alla mensa obbligatoria di servizio qualora soddisfi lecondizioni indicate nella circolare n.750C 1/1664 del 13 giugno 2001, paragrafo 2.1.

Alla luce di quanto sopra esposto, la predetta Direzione centrale ritiene che qualora il personale dipendente svolga le prestazioni di servizio conformemente alle previsioni della normativa in materia non dovrebbero sussistere impedimenti per il legittimo riconoscimento del trattamento di vitto conseguente alla maturazione del beneficio della mensa obbligatoria di servizio.

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