Mobilità del personale:  3° incontro al Dipartimento criteri applicativi della Legge 104/92

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Ultimo aggiornamento 08/07/2013

Come preannunciato nella mattinata odierna si è svolto il 3° incontro tra Amministrazione e le OO.SS. per definire i criteri generali riguardanti la mobilità del personale della Polizia di Stato in applicazione dell’art 33 comma 3 della legge nr.104 del 1992.

All’ incontro, presieduto dai Direttori Centrali per gli Affari Generali della P.S. Prefetto Luigi Mone, e per le Risorse Umane Prefetto Oscar Fioriolli erano presenti tutti i Direttori dei Servizi della Direzione Centrale per le Risorse Umane e degli Affari Generali della Polizia di Stato

In apertura dei lavori il Prefetto Mone ha illustrato i profili che, secondo l’Amministrazione, sono da sviluppare per definire i criteri della specifica forma di mobilità in esame e, soprattutto, per regolamentare l’inciso “ove possibile” che la legge prevede, ai fini del trasferimento presso la sede di lavoro più vicina al domicilio del portatore di handicap e l’incidenza della specifica disciplina sulla mobilità ordinaria.

Nel corso dell’incontro sono stati forniti i dati complessivi delle domande di mobilità pendenti ai sensi della legge 104/92. Attualmente figurano pendenti 320 domande di personale presso il Servizio Agenti, Assistenti e Sovrintendenti, 150/160 presso il Servizio Ispettori, Direttivi e Dirigenti e 7 presso il Servizio per i Ruoli Tecnici. La maggior parte delle richieste riguardano le sedi di Lecce, Bari, Brindisi, Napoli e Caserta.

Dopo lunga ed articolata discussione, si è convenuto che i nuovi criteri che potranno essere presi in esame, ai fini della mobilità per il personale fruitore dell’art 33 comma 3 della legge nr.104/92 saranno:

1)- una graduatoria specifica e separata da quella ordinaria per la mobilità di cui all’art 33 comma 3 della legge 104/92, senza incidenza diretta sulla mobilità generale;

2)- una valutazione delle istanze in forma differenziata e strettamente connessa al diverso grado di parentela, con assoluta priorità ed esecuzione tempestiva da dare alle istanze del personale che abbiano coniuge, convivente o figli a cui è stato riconosciuto l’handicap di cui all’art 33 comma 3;

3)- una graduatoria del personale richiedente che abbia, in ordine di priorità, i genitori e, di seguito, gli affini ai quali sia stato riconosciuto l’handicap ai sensi dell’art 33 comma 3 della citata legge, che dovrà tenere conto dei requisiti richiesti e, per ogni singolo caso sulla base dell’istruttoria, che verrà fatta dall’Ufficio, la verifica della situazione di particolare gravità e delle condizione del portatore d’handicap, oltre, eventualmente anche della sussistenza certificata della condizione d’’urgenza espressamente riportata sulla documentazione medica allegata;

4)- verifica della disponibilità della sede richiesta, o di quella più vicina, verso cui attuare il trasferimento, tenendo conto dell’assenza di cause d’incompatibilità, di eventuali tipologie di uffici per i quali è richiesto preventivamente il nulla osta di accesso, o specifiche specializzazioni (piloti, cinofili, ecc. ecc).

La discussione proseguirà con un nuovo incontro che verrà fissato agli inizi del prossimo mese di giugno, per concludere l’approfondimento ed affrontare ogni specifico aspetto della complessa materia, nel tentativo di trovare la migliore soluzione possibile per tutelare al meglio il personale.

Nel frattempo l’Amministrazione si è assunta l’onere di scorporare il dato complessivo delle domande pendenti, a seconda del diverso grado di parentela, per verificare e valutare, la possibilità, i tempi e le modalità di accoglimento delle richieste e dell’ incidenza sulle sedi richieste, oltre le previsione riguardanti la mobilità ordinaria.

 

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