“Agli Assistenti Capo coordinatori e a Sovrintendenti Capo coordinatori, è attribuito un trattamento economico complessivamente più alto di quello previsto per la qualifica iniziale del ruolo superiore. Per tale ragione, allo scopo di evitare che il passaggio nel ruolo superiore si risolva in una decurtazione del trattamento economico precedentemente in godimento, l’articolo 45 comma 19 del Dlgs 95/17 recita “Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore”.
Detta norma ha sempre ricevuto piena applicazione poiché, sinora, tutti gli Assistenti Capo e i Sovrintendenti Capo che hanno partecipato alle procedure concorsuali per il ruolo superiore avevano già conseguito la denominazione di “coordinatore” alla data di immissione nel nuovo ruolo (primo gennaio dell’anno di riferimento delle vacanze in ruolo messe a concorso).
La norma di cui all’articolo 45 comma 19 del Dlgs 95/17 potrebbe, tuttavia, risultare non applicabile rispetto ai colleghi Assistenti Capo e Sovrintendenti Capo che parteciperanno alle future procedure concorsuali, rispettivamente per vice Sovrintendente e Vice Ispettore.
Invero, considerato che i corsi per Agente della Polizia di Stato iniziano solitamente in coincidenza con gli ultimi tre mesi dell’anno e, normalmente, l’Amministrazione effettua uno scrutinio all’anno per l’attribuzione delle denominazioni di coordinatore, è praticamente certo che molti colleghi Assistenti Capo e Sovrintendenti Capo, pur avendo maturato l’anzianità per conseguire la denominazione di coordinatore, non risultino al riguardo scrutinabili per aver conseguito la nomina al ruolo superiore (Vice Sovrintendente o a Vice Ispettore) prima dello scrutinio per l’attribuzione della denominazione che interessa e nelle more dello stesso.
Si verificherebbe, in tal caso, una menomazione economica consistente nella mancata attribuzione del trattamento economico corrispondente alla denominazione di coordinatore con l’inquadramento nel ruolo superiore senza la salvaguardia prevista dall’articolo 45 comma 19 del Dlgs 95/17.
È, infatti, evidente come il riconoscimento della denominazione di “coordinatore” prima del passaggio al ruolo superiore, per tutti gli Assistenti Capo e i Sovrintendenti Capo che abbiano maturato i requisiti per l’attribuzione della denominazione stessa, sia condizione essenziale per l’attribuzione dell’assegno ad personam riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento precedente e quello previsto dalla prima qualifica del ruolo superiore.
Per tale ragione, allo scopo di evitare quella che appare una imprevista e ingiusta penalizzazione economica si chiede venga valutata la possibilità prevedere che le operazioni di scrutinio in oggetto vengano effettuate quantomeno a cadenza Trimestrale”.