Moltiplicatore inapplicabile al personale militare escluso perché “riformato”

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Ultimo aggiornamento 02/08/2023

L’incremento del montante contributivo (Moltiplicatore) è inapplicabile al personale militare escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria perché “riformato”

Il principio è stato ribadito dalla Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale D’appello con la Sentenza n. 285/2023 del 21 giugno 2023 che ha accolto l’appello dell’INPS contro la decisione

della sezione regionale Abruzzo del giudice delle pensioni che aveva riconoscendo il diritto all’applicazione dell’art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997 recante un incremento del montante contributivo in favore del personale militare cessato dal servizio ed escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria per assenza dei requisiti psico-fisici.

La vicenda in esame ha riguardato un pensionato, dell’Arma dei Carabinieri, titolare di pensione diretta ordinaria di inabilità.

Nelle motivazioni della Sentenza in argomento si legge che il Collegio, alla luce della lettura sistematica della normativa dedicata, non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale d’appello in materia richiamato anche dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 13/2019/QM, secondo cui il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, prevista dal citato art. 992 del codice dell’ordinamento militare ed occorrente per l’accesso a tale posizione (Seconda Sez. Giur. Centr App., sent. n. 357/2021 e n. 211/2019; Sez. Giur. App. per la Regione siciliana, sent. n. 46/2021).

Pertanto, considerato che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come “alternativo all’ausiliaria”, occorre imprescindibilmente che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d’età, quali previsti per il grado rivestito (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 228/2023).

Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio, ovvero prima del compimento del limite d’età previsto in base al grado ricoperto, qualunque ne sia la causa, impedisce l’accesso all’ausiliaria.

Infatti, il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 “non può riguardare dipendenti del tutto esclusi dall’istituto dell’ausiliaria, per non avere raggiunto i limiti di età ma solo coloro che, pur avendovi -sotto tale profilo- diritto, non hanno potuto accedervi, come nell’ipotesi disciplinata all’art. 996 C.O.M. (‘Il militare che, all’atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell’ausiliaria …’) o permanervi, come nell’ipotesi di cui al citato art. 995, comma 4, (‘Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari’) (Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 224/2018)”. Trattasi, infatti, di un beneficio che “non è stato voluto dal legislatore per indennizzare coloro che, nell’ambito del personale militare, non hanno potuto fruire dell’ausiliaria perché cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età, bensì coloro che pur avendone diritto, non hanno potuto, per motivi di salute, rientrarvi e percepire la corrispondente indennità” (Prima Sez. Giur. Centr App., sent. n. 2/2022 e n. 31/2019).

L’incremento del montante contributivo previsto dal più volte richiamato art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 in favore del personale militare opera, quindi, in favore di coloro che, pur avendo raggiunto l’età prevista per il grado di appartenenza per il transito in ausiliaria, non possano accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei.

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