Il DDL Semplificazioni (L. 182/2025), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 e in vigore dal 18 dicembre, prevede alcune misure per i pazienti cronici che non dovranno più recarsi ogni mese dal medico solo per rinnovare la prescrizione. Il provvedimento prevede per la ricetta medica che attesta e certifica patologie croniche una validità fino a dodici mesi.
Il medico curante potrà indicare nella ricetta del Servizio Sanitario Nazionale la posologia e il quantitativo di farmaco necessario per un intero anno, specificando chiaramente il dosaggio giornaliero e la durata complessiva della terapia. Questo vale per tutte quelle condizioni cliniche che richiedono trattamenti farmacologici stabili e prolungati nel tempo.
Tra le patologie che beneficeranno della ricetta annuale rientrano in modo specifico l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito (sia di tipo 1 che di tipo 2), le cardiopatie croniche, l’insufficienza cardiaca, le broncopneumopatie croniche ostruttive, l’asma persistente, le dislipidemie (alterazioni dei livelli di colesterolo e trigliceridi), le patologie tiroidee che richiedono terapia sostitutiva permanente come l’ipotiroidismo, le malattie reumatologiche croniche quali l’artrite reumatoide e il lupus eritematoso sistemico, le epilessie stabilizzate, le patologie psichiatriche croniche in trattamento continuativo, il morbo di Parkinson, le demenze in fase iniziale e intermedia, l’osteoporosi severa, le insufficienze renali croniche, le epatopatie croniche, e tutte quelle condizioni che necessitano di una terapia anticoagulante o antiaggregante prolungata.
Questa innovazione non significa che il paziente riceverà in una sola volta la fornitura farmaceutica per dodici mesi. Il sistema prevede, invece, una distribuzione frazionata e controllata: ogni mese il cittadino si recherà in farmacia dove il professionista, sulla base della prescrizione medica annuale, consegnerà esclusivamente il quantitativo di medicinale sufficiente a coprire trenta giorni di cura, calcolato secondo la posologia stabilita dal medico. Il mese successivo l’operazione si ripeterà, sempre senza necessità di tornare dal dottore per un nuovo documento. Questa modalità operativa affida al farmacista un ruolo di intermediazione e controllo, mantenendo al medico la responsabilità esclusivamente clinica della diagnosi e dell’impostazione terapeutica.
Con la ricetta annuale ripetibile la continuità terapeutica è garantita per l’intero arco dell’anno, con la certezza che ogni mese il paziente interessato potrà ritirare regolarmente i propri medicinali.
Il Ddl Semplificazioni approvato dalla Camera contiene un’altra disposizione di straordinaria rilevanza pratica, che risolve un’incongruenza assurda del nostro sistema sanitario. D’ora in avanti, i farmaci indicati nella lettera di dimissione ospedaliera o nei verbali di accesso al pronto soccorso avranno immediato valore prescrittivo, senza necessità di alcuna intermediazione ulteriore da parte del medico di famiglia. Il paziente potrà recarsi direttamente in farmacia con il documento rilasciato dalla struttura ospedaliera e ritirare quanto prescritto.
Dunque, se un medico specialista ospedaliero ha già valutato il caso clinico e stabilito la terapia appropriata, risulta del tutto superfluo che un secondo medico debba limitarsi a ricopiare quella decisione per conferirle validità amministrativa.






