Il legislatore riscrive l’articolo 142 del Codice della strada definendo nuove regole per la collocazione e l’utilizzo dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità.
Sono regolamentati in particolare i casi in cui non è possibile effettuare la contestazione immediata delle violazioni. Ma ci sono novità anche per le multe in città.
La Conferenza Stato – Città ha approvato la bozza del provvedimento MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti), che interessa le postazioni fisse, mobili, a bordo di veicoli in movimento.
Si prevedono distanze minime anche per i tratti stradali su cui sono collocati i dispositivi oltre che distanze minime tra gli stessi autovelox.
Gli autovelox potranno essere collocati in aree:
- ad elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali;
- dove il limite di velocità sia inferiore di 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe.
Sulle strade extraurbane (110 km/h) il dispositivo potrà essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h (ma non per limiti inferiori); inoltre, dovrà intercorrere una distanza di almeno un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo.
In città non sarà possibile imporre sanzioni per limiti inferiori a 50 km/h con le modalità previste dal decreto ma servirà la contestazione immediata.
Il decreto limita anche l’utilizzo dei dispositivi di rilevamento della velocità collocati di veicoli in movimento: possono essere utilizzati (senza contestazione immediata dell’infrazione) solo quando non è possibile collocare postazioni fisse o mobili, che comunque devono essere ben visibili per il cittadino.