Nuove sperequazioni pensionistiche in danno del personale della Polizia di Stato. Richiesta di urgente intervento istituzionale

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    Sig. Capo della Polizia,

    come noto il personale appartenente all’Esercito italiano, alla Marina ed all’Aeronautica militari fruisce di un regime pensionistico che prevede, al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa, il collocamento nella posizione di “ausiliaria” da cui derivano benefici economici molto importanti e che non è prevista per le Forze di polizia ad ordinamento civile.

    Questa previsione, contenuta nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 in materia, tra l’altro, di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare e delle Forze di polizia, evidenzia una notevole deroga ai principi di equiordinazione che sono alla base, tra l’altro, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n 195 che, come noto, è la norma fondante che ha istituito il Comparto sicurezza e difesa.

    Detta deroga veniva giustificata dalla necessità che avrebbero le Forze armate di poter fruire per eventuali situazioni di emergenza, ivi comprese mobilitazioni per circostanze belliche o prebelliche, di aliquote di personale già formato ed addestrato che sia in grado di fornire un immediato ed efficace apporto prevalentemente a carattere logistico e comunque non di prima linea a quello già in servizio e da destinare, per ovvie ragioni anagrafiche, a compiti ed impieghi operativi.

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    Fino a qualche mese fa, dunque, questa differenziazione – costituita dai benefici pensionistici connessi all’istituto dell’“ausiliaria” – affondava quindi le sue radici su esigenze funzionali connesse all’efficienza ed efficacia delle Forze addette alla difesa del Paese, ma di recente – a seguito delle modifiche all’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e all’art. 1865 del C.O.M. introdotte opera del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 la situazione è radicalmente mutata.

    Detta norma, come noto, estende anche al personale delle Forze armate la possibilità, riservata sinora al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare al raggiungimento dei limiti di età e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria di optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, per l’incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.

    Diversamente da quanto previsto per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare ed, a fortiori, di quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile, per il personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica il beneficio non si ottiene solo al raggiungimento dei limiti di età o di “riforma”, ma anche per chi si trova in “aspettativa per riduzione dei quadri” o ha prestato 40 anni di servizio ed ai militari destinatari del c.d. “scivolo”, cioè coloro i quali hanno maturato la possibilità di ottenere a domanda il beneficio al collocamento in ausiliaria a non più di 5 anni dal limite d’età.

    Appare dunque evidente che l’ulteriore differenziazione recentemente introdotta – e ben spiegata dalla circolare diramata il 27 ottobre scorso dal Ministero della Difesa – Persomil, che per pronto riferimento si allega – non trova più alcuna giustificazione funzionale connessa all’istituto dell’ausiliaria e determina, di converso, una marcata sperequazione tra i diretti interessati, che potranno andare in pensione fino a cinque anni d’anticipo rispetto al limite ordinamentale godendo degli stessi benefici che il restante personale del Comparto ottiene solo una volta raggiunto tale limite, vale a dire dopo anche cinque anni di servizio effettivamente prestato in più.

    Si chiede pertanto un autorevole intervento istituzionale che possa sanare questa non equa previsione normativa estendendo, possibilmente già nella legge di bilancio d’ imminente approvazione, ovvero in un primo urgente decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al recente riordino delle carriere, un identico beneficio anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

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