Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato

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Disponibile la circolare n. 333-A/0023276 del 27 dicembre 2021, con cui il Dipartimento della PS ha inteso fornire chiarimenti e precisazioni circa le modalità applicative della normativa, contenuta nel Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, in relazione alla previsione dell’obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato. Ne riportiamo in sintesi il contenuto:

I dipendenti che fruiscono delle giornate di riposo previste dall’art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i riposi compensativi e le giornate di recupero riposo sono destinatari della procedura di invito, al pari di quelli collocati in congedo ordinario.

Il personale collocato in congedo di maternità previsto dall’art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. maternità a rischio) non è destinatario dell’obbligo vaccinale al pari di quello collocato in congedo obbligatorio di maternità di cui all’art. 16 del medesimo decreto legislativo.
Infine, i dipendenti collocati in congedo per matrimonio sono destinatari della procedura di invito, in quanto tale istituto rientra nelle ipotesi di congedo straordinario a norma dell’art. 37, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

L’aspettativa per infermità prevista dall’art. 68 d.P.R. n. 3/1957 non dà luogo all’applicazione della procedura di invito, salvo che il collocamento in aspettativa sia stato chiesto dal dipendente successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (quindi, a partire dal 27 novembre 2021). Di conseguenza, non sono soggetti alla procedura d’invito i dipendenti collocati d’ufficio in aspettativa per infermità, anche successivamente a tale data.

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Rientrano tra le ipotesi di aspettativa per infermità d’ufficio:

  • l’aspettativa disposta ai sensi dell’art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
  • l’aspettativa disposta nei confronti dei dipendenti che abbiano fruito i dell’intero periodo di congedo straordinario.

Coloro che sono collocati in congedo straordinario per malattia ex art. 37 d.P.R. n.3/1957, sono, invece, destinatari dell’invito anche se tale malattia è riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Il personale in congedo per assistenza a familiare diversamente abile ex art. 42, comma 5, del richiamato d.lgs. n. 151/2001, è soggetto alla procedura di invito di cui all’art. 4-fer, comma 3, del d.l. n. 44/2021, a prescindere dalla durata dello stesso. Costituisce eccezione la posizione di coloro che hanno richiesto il suddetto congedo prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 172/2021 (G.U. n. 228 del 26 novembre 2021), indipendentemente dalla durata dello stesso, i quali, pertanto, non sono destinatari dell’obbligo vaccinale fino al rientro in servizio. Le eventuali domande volte all’estensione temporale di tali congedi sono da considerarsi come mera prosecuzione e, pertanto, il personale continua a non essere destinatario dell’obbligo.

A norma dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021, “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita sono esenti dall’obbligo vaccinale”.

Il personale che si trovi nella suddetta posizione dovrà inviare la relativa documentazione sanitaria al medico competente per la conseguente valutazione, il quale provvederà a confermare o meno la sussistenza dei presupposti per l’esenzione al capo dell’ufficio presso cui lo stesso presta servizio.
Gli “esentati” possono continuare a svolgere la consueta attività lavorativa, non gravando sugli stessi alcun obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 a norma dell’art. 9 — quinquies, comma 3, d.l. n. 52/2021.

Qualora un dipendente che abbia già ricevuto l’invito a produrre la documentazione transitasse, durante il tempo concessogli per adempiere, in una delle posizioni di assenza per le quali è stato escluso l’adempimento dell’obbligo vaccinale – il procedimento di verifica si interrompe e riprende il primo giorno utile successivo al termine della legittima assenza del dipendente.

Diversa è la situazione in cui sia già intervenuta la sospensione, durante la quale il personale non può fruire di istituti di assenza legittima.

A norma dell’art. 4-fer, comma 3, ultimo periodo, d.l. n. 44/2021 “la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio 0 del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo1, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

A seguito di documentata sopravvenuta malattia dovuta al virus SARS-CoV-2, sia la procedura di invito sia la sospensione eventualmente già disposta cessano di avere efficacia in quanto si tratta di una condizione assimilabile alla somministrazione della prima dose di vaccino. Qualora il personale che abbia regolarmente presentato documentazione attestante la prenotazione della dose vaccinale comunichi di non essere in condizioni di salute tali da potersi vaccinare, l’ufficio sanitario competente verificherà l’incompatibilità delle condizioni di salute documentate dal dipendente con la somministrazione del vaccino, richiedendo all’interessato, in caso di effettiva incompatibilità, di provvedere a nuova prenotazione il primo giorno utile al termine della malattia.

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