Osservazioni: Ricostruzione carriera in applicazione sentenza 224/2020 Corte Costituzionale

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Ultimo aggiornamento 21/05/2021

Ricostruzione carriera in applicazione della sentenza 224/2020 della Corte Costituzionale. Osservazioni – Urgente richiesta informazioni sullo stato della procedura e di confronto

“Pregiatissimo Signor Capo della Polizia,

dopo che la Commissione del Ruolo dei Sovrintendenti ha deliberato di dar corso alle indicazioni portate dalla sentenza 224/2020 della Corte Costituzionale, la Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e le Politiche del Personale ha convocato, lo scorso 6 aprile, una videoconferenza nel corso della quale ha esposto alle OO. SS. le linee guida che avrebbero portato, indicativamente entro la fine del mese di maggio, al reinquadramento dei 1107 dipendenti per i quali doveva trovare applicazione il giudicato della Consulta.

Per quanto, dato l’elevato numero, non ci sia stato modo di entrare nel merito della posizione di ciascuno degli interessati, davamo per scontato che, come stabilito dall’arresto della Corte Costituzionale, la nuova decorrenza giuridica sarebbe stata individuata in “quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti”.

Questo riferimento alternativo all’esito della selezione o del concorso successivi con cui il dispositivo della sentenza sintetizza l’impianto delle corpose motivazioni che hanno indotto la Consulta a concludere per la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 75, co 1, D.P.R. 335/1982 non può che essere interpretato valorizzando ciascuna delle due ipotesi previste. E per l’effetto con la retrodatazione alla stessa decorrenza riconosciuta anche, se più favorevole, al – l’esito del – primo dei cicli formativi avviato al corso immediatamente dopo la promozione per merito straordinario, sebbene relativo ad un concorso indetto in precedenza.

Che queste fossero le corrette coordinate ermeneutiche alle quali dover fare riferimento l’aveva del resto chiarito anche il TAR del Lazio con la Sentenza 2993/2021, pubblicata l’11 marzo 2021, quindi un paio di settimane prima che si tenesse l’incontro informativo da cui prende le mosse questa nostra riflessione. Arresto nel quale il Giudice amministrativo capitolino ha riconosciuto al ricorrente, che era stato promosso per merito straordinario con decorrenza 5 giugno 2016, la retrodatazione della promozione al primo gennaio 2010, ossia la stessa del 6° Ciclo del 26° Corso, svoltosi dall’8 giugno al 7 settembre 2016.

La circostanza che il Dipartimento della P.S. abbia impugnato la decisione del TAR Lazio ha destato in noi non poche inquietudini. Il nostro sconcerto non discende invero dalla tendenza a resistere ad ogni costo fino all’ultimo grado di giudizio anche in presenza di contenziosi di disarmante linearità, che non sembrano poter essere sovvertiti in sede di appello. Ma dalla constatazione che l’Amministrazione ha evidentemente scelto di non volersi adeguare alle severe reprimende della massima giurisdizione del nostro ordinamento.

Il che induce in noi soverchianti preoccupazioni. È infatti presumibile che il non aver inteso prestare acquiescenza alla sentenza del TAR Lazio sia il sintomo di un orientamento restrittivo che, ove applicato in sede di reinquadramento dei promossi per merito straordinario, determinerebbe l’insorgenza di un nuovo massivo ricorso alle Corti amministrative da parte delle centinaia di interessati che non si vedrebbero riconoscere la decorrenza giuridica secondo quelli che, a nostro sommesso avviso, sono i non equivocabili principi definiti dalla Corte Costituzionale.

Siamo pertanto interessati a capire se i nostri timori siano o meno fondati, e cioè se l’Amministrazione stia procedendo al reinquadramento con esclusivo riguardo alla decorrenza giuridica riconosciuta ai vincitori del primo concorso successivo alla promozione per merito straordinario, senza tener quindi conto anche dell’eventualmente più favorevole decorrenza attribuita alle selezioni dei cicli formativi successivi. Non solo.

Avevamo, sempre nel corso della videoconferenza del 6 aprile scorso, evidenziato come per effetto della nuova decorrenza nella qualifica di Vice Sovrintendente doveva essere riconosciuta agli interessati anche l’effettiva possibilità di partecipare ai concorsi interni da Vice Ispettore utilizzando la nuova, ed assai più favorevole, situazione matricolare. Gli interlocutori dell’Amministrazione presenti, inizialmente scettici rispetto a questa estensione, si sono poi riservati approfondimenti circa la nostra sollecitazione.

Nelle intercorse more c’è da registrare come la nostra tesi abbia trovato sostegno nell’ordinanza 2200/2021 del TAR Lazio pubblicata il 14 aprile 2021, la quale, nel fare espresso richiamo ai canoni determinati da Corte Cost. 224/2020, ha “Ritenuto opportuno, al fine di non vanificare la tutela cautelare, consentire ai ricorrenti di integrare la domanda di partecipazione al concorso mediante indicazione dell’anzianità di ruolo e di qualifica che ad essi spetterebbe in virtù dell’allineamento, mediante retrodatazione, della decorrenza giuridica della qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato acquisita per merito straordinario”.

Anche in questo caso, per quanto ancora si versi nell’incertezza di un provvedimento di natura cautelare, i profili giuridici che sorreggono la dianzi richiamata ordinanza sembrano essere allineati al buon senso prima ancora che al diritto.

È in definitiva evidente il rischio che incomprensibili rigidità gestionali possano trascinare per anni tanto il Dipartimento della P.S., quanto un significativo numero di colleghi, in dispendiosi vortici giudiziari che riteniamo potrebbero, e forse anzi dovrebbero, essere scongiurati attraverso una diversa sensibilità delle preposte istanze.

Chiediamo pertanto di poter fissare, con ogni consentita urgenza, un momento di confronto per scongiurare la qui paventata deriva che, è appena il caso di rappresentarlo, è destinata a produrre inevitabili ripercussioni anche nell’ambito delle relazioni sindacali.
Con sensi di rinnovata stima.”

Segretario Generale, Felice Romano

 

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