Osservazioni sull’applicazione del decreto legislativo 95/2017 – attribuzione una tantum e decorrenza promozioni.

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    Riportiamo il testo della lettera inviata al Vice Capo della Polizia Prefetto Alessandra Guidi

    Sig. Vice Capo della Polizia,

    riteniamo opportuno sollecitare un suo interessamento circa l’applicazione degli istituti disciplinati dal D. L.vo 95/2017, c. d. Riordino delle Carriere, che nella fase di attuazione sta evidenziando interpretazioni da parte dell’Amministrazione a nostro modo di vedere non conformi allo spirito, ed alla lettera, della legge. Per effetto delle quali risultano, allo stato, realizzate gravi compressioni dei diritti e degli interessi – giuridici ed economici – di migliaia di poliziotti.

              E questo in quanto la ratio che ha sempre ispirato le scelte maturate nel corso dei defatiganti lavori preparatori era finalizzata al conseguimento del maggior vantaggio possibile per il maggior numero possibile di operatori, da riconoscere il prima possibile.

              Se per un verso il risultato in termini di mobilità verticale, ossia l’accesso alle qualifiche superiori, con le recenti indizioni dei bandi concorsuali sta confortando le aspettative e la voluntas legis, altrettanto non si può dire con riferimento alla progressione di anzianità e dell’attribuzione dei corrispondenti benefici economici, sia quelli a regime che quelli previsti in via di una tantum.

              Dobbiamo in particolare segnalare distonie ermeneutiche relative all’articolo 2, comma 2, letteref),g),h),i),l)ed n), nonché all’articolo 45, comma 3, e chiediamo un Suo autorevole intervento per giungere ad una interpretazione autentica che rimuova i profili lesivi degli interessi del personale su cui appresso ci soffermeremo nel dettaglio.

              Tra le varie, la questione che si rivela di prioritario interesse è quella del riconoscimento dell’assegno una tantum(art. 45, co. 3 D. L.vo 95/2017) solo a coloro che hanno maturato il requisito dell’effettiva anzianità nella qualifica apicale al 31 dicembre 2016. Dobbiamo, infatti, ricordare che tale emolumento era stato previsto a favore di tutto il personale che non potesse approfittare, in tutto o in parte, della riduzione delle permanenze previste dalla novella. E per l’effetto non è revocabile in dubbio che nella platea dei beneficiari dovevano rientrare a pieno diritto tutti gli operatori ai quali, per effetto del riordino, è stata comunque riconosciuta la denominazione di coordinatore, posto che questa attribuzione dimostra, per l’appunto, che l’abbreviazione nel percorso di carriera è stata minore di quella potenzialmente prevista dalla nuova disciplina. Pertanto, e per concludere questa prima serie di osservazioni, riteniamo che l’assegno una tantum debba essere attribuito anche a tutti gli Assistenti Capo e ai Sovrintendenti Capo che alla data del 31.12.2016 avevano già maturato, rispettivamente, almeno 22 anni di servizio e almeno 18 anni di servizio nel rispettivo ruolo. Dovrebbero sicuramente beneficiarne, a titolo di esempio, tutti gli Agenti immessi in ruolo entro il 31.12.1994, e tutti i Sovrintendenti Capo immessi in ruolo prima del 31.12.1999, vale a dire tutti quelli del noto XV corso.

              Quanto poi, per l’appunto, alle decorrenze riconosciute in forza dell’applicazione delle riduzioni nelle permanenze, dobbiamo registrare una non condivisibile applicazione dei presupposti individuati dall’art 2, co. 2, lettera n), secondo il quale “il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24 -sexies , 24 -septies e 31 -quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell’anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell’allegata tabella A, ai fini dell’accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017”.

               Tale norma non può che essere letta in continuità logica con il disposto di cui alle precedenti lettere f), g), h), i)edl) – del medesimo articolo 2 – che, per praticità espositiva, in questa sede ci limitiamo a richiamare con rinvio per relationem al testo legislativo. Preme invero, ancora una volta, evidenziare come, ai fini di una corretta interpretazione e di una conseguente puntuale applicazione, non si possa prescindere dalle ragioni che hanno ispirato questo complesso articolato legislativo. Premura della quale, per quanto abbiamo avuto occasione di riscontrare, non si è fatta adeguatamente carico l’Amministrazione.

                La riduzione nelle permanenze, ed i correlati consistenti stanziamenti, sono stati una precisa scelta – che il SIULP  rivendica con forza – finalizzata ad anticipare il raggiungimento delle qualifiche apicali, e quindi, di conseguenza, un più elevato livello retributivo in modo tale da poter incidere significativamente anche sui profili previdenziali. Un intento – da noi sintetizzato nella massima del “guadagnare il più possibile, il prima possibile, e per più tempo possibile” – che, in effetti, per la quasi totalità dei colleghi, può dirsi pienamente realizzato, quantomeno nei limiti di quelle che erano le risorse a disposizione. Ma che invece, per quella che riteniamo di poter definire come una astrusa e disarmonica lettura, vede oggi un – seppur contenuto – numero di colleghi subire una incomprensibile penalizzazione. Non si spiega, in altri termini, per quale ragione Sovrintendenti con decorrenza nel ruolo dal 1.1.2007 siano stati inquadrati come Sovrintendenti Capo al 1.10.2017, cioè con una anzianità pari a 10 anni e 9 mesi, mentre Vice Sovrintendenti al 1.1.2012 siano stati inquadrati come sovrintendenti al 1.1.2017, e quindi esattamente con cinque anni di anzianità nella qualifica. Non si comprende, in altre parole, per quale ragione si debba operare una penalizzazione in danno di una sola annualità – e questo ragionamento si può riproporrede plano per gli altri ruoli – che ha avuto la sfortuna di maturare l’anzianità utile alla promozione alla qualifica superiore in concomitanza con l’entrata in vigore del riordino. Crediamo che questa disparità di trattamento possa e debba essere rimossa attingendo ai principi generali che impongono applicazioni omogenee in presenza di situazioni omologhe.

                 Per la risoluzione e /o la ridefinizione delle criticità qui rappresentate riteniamo quindi opportuno e necessario un Suo quanto più solerte intervento che possa dare indicazioni nomofilattiche rispettose della filosofia e dei fondamenti sui quali poggia l’intera architettura del Riordino.

                Sicuri dell’attenzione si pongono attestati di elevata stima.

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