Pandemia da COVID-19. Misure a tutela del benessere individuale e collettivo e aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento.
Quadro epidemiologico attuale
Il notevole incremento dei casi di infezione da SARS-CoV-2, anche correlato alla nuova variante Omicron, ha imposto un adeguamento delle misure di profilassi introdotte nei mesi scorsi.
Allo stato attuale, si osserva una notevole differenza nella manifestazione della malattia tra coloro che si sono sottoposti al ciclo vaccinale completo con la terza dose di richiamo (c.d. booster) — obbligatorio per il personale delle Forze di Polizia — e chi non è vaccinato o non ha effettuato la dose di richiamo entro il 4° mese dal completamento del ciclo vaccinale.
In particolare, i non vaccinati presentano maggiore e rilevante probabilità di forme morbose gravi, con correlato aumento del rischio di ricovero in terapia intensiva e di morte rispetto ai soggetti vaccinati. In questi ultimi, infatti, nella quasi totalità dei casi, l’infezione decorre senza sintomi o con lievi manifestazioni cliniche.
Sebbene nella Polizia di Stato sia stata raggiunta una quota più che soddisfacente di personale che si è sottoposto alla vaccinazione, nelle ultime due settimane si è registrata un’impennata dei casi di contagio, parallelamente a quanto osservato nella popolazione generale ed a dimostrazione della circostanza che la vaccinazione riduce sensibilmente, ma non annulla, il rischio di infezione.
In tal senso, nell’ultima settimana è stato riscontrato un incremento di 902 casi di positività, rispetto ai 461 della scorsa settimana, ai 349 della settimana precedente ed ai 36 casi registrati alla fine dello scorso mese di settembre. A tali incrementi numerici delle infezioni, non si sono però associati aumenti proporzionali dei ricoveri ospedalieri che, anzi, hanno registrato una riduzione a 9 casi nell’ultima settimana (dei quali 8 riguardano soggetti non vaccinati) rispetto ai 14 della scorsa settimana.
Occorre, dunque, richiamare alla stretta osservanza delle misure di profilassi di carattere generale, quali il distanziamento interpersonale, la frequente igienizzazione delle mani e l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, anche all’aperto.
Aggiornamento misure di prevenzione
In adeguamento a quanto disposto dalle Autorità competenti, pertanto, le indicazioni sull’uso dei dispositivi di protezione individuali nelle varie attività e servizi del personale della Polizia di Stato, sono rimodulate secondo la tabella sottostante, che sostituisce quelle di cui alla circolare nr. 850/A prot. 15694 del 3 settembre 2021.
Servizio in ufficio Mascherina chirurgica
Spazi indoor comuni Mascherina chirurgica
Sportelli front-office Mascherina chirurgica
Attività di sala operativa Mascherina chirurgica
Attività di vigilanza interna Mascherina chirurgica
Attività di vigilanza esterna Mascherina chirurgica
Servizio automontato Mascherina chirurgica ad ambedue gli occupanti
Servizio motomontato Mascherina chirurgica
Servizio a cavallo Mascherina chirurgica
Attività di polizia giudiziaria esterna Mascherina chirurgica
Servizio di Polizia Stradale Mascherina chirurgica Facciale filtrante FFP2/3 e guanti se si effettua alcol-test
Servizio di Polizia Ferroviaria a bordo di treni Facciale filtrante FFP2/3
Servizio di Polizia Ferroviaria nelle stazioni Mascherina chirurgica
Servizi di ordine pubblico Durante il trasporto sul mezzo facciale filtrante FFP2/3 a tutti gli occupanti. Nel corso del servizio mascherina chirurgica
Servizio in elicottero Mascherina chirurgica
Servizio cinofili Mascherina chirurgica
Servizi di scorta e di rimpatrio a bordo di aeromobili Facciale filtrante FFP2/3, guanti monouso
Attività di fotosegnalamento Facciale filtrante FFP2/3, guanti monouso
Attività di polizia scientifica outdoor Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica
Attività in laboratorio biomedico e di polizia scientifica Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica
Attività medica ed infermieristica presso uffici sanitari Mascherina chirurgica. Facciale filtrante FFP2/3 per attività diagnostiche. Dispositivi ulteriori (camice, guanti monouso, calzari, cuffie) in rapporto a manovre diagnostiche a più alto rischio
Attività addestrativa tecniche operative Mascherina chirurgica
Attività esercitativa di tiro Mascherina chirurgica
Attività di istruttore di tiro Mascherina chirurgica
Attività su natanti Mascherina chirurgica
Attività aeroportuali esterne Mascherina chirurgica
Attività di docenza presso gli Istituti di Istruzione Mascherina chirurgica
Servizio in autorimessa/officina Mascherina chirurgica
Attività di artificiere Oltre i comuni equipaggiamenti mascherina chirurgica
Attività degli atleti FF.OO. Adeguarsi alle indicazioni fornite dalle Federazioni Sportive di riferimento
Attività di orchestrale Limitazione attività strumentisti a fiato e coristi, possibile anche al chiuso, ma con adeguato distanziamento (almeno 1,5 metri).
Distanziamento di almeno un metro e mascherina chirurgica per altri strumentisti
Interventi per i quali necessitino azione coercitive nei riguardi di soggetti con sospetta infezione Mascherina FFP2/3, guanti monouso, guanti di servizio e casco operativo con visiera
Interventi in situazioni di assembramento Facciale filtrante FFP2/3
Utilizzo di veicoli per trasporti promiscui e per trasporti “collettivi” Facciale filtrante FFP2/3
Per i frequentatori dei corsi per l’accesso alle diverse qualifiche e ruoli della Polizia di Stato provenienti dalla vita civile, si raccomanda, altresì, oltre alla verifica del possesso della “certificazione verde rafforzata” di cui al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, l’esibizione di un tampone rinofaringeo antigenico rapido effettuato non oltre le 48 ore antecedenti al primo ingresso nelle Scuole o negli Istituti di istruzione della Polizia di Stato.
Obbligo vaccinale
In riferimento agli adempimenti relativi all’obbligo vaccinale da parte del personale della Polizia di Stato, si rappresenta poi che il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, all’articolo 1 comma 2, prevede che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
Le certificazioni di esenzione dall’obbligo vaccinale devono pertanto rispettare le indicazioni espressamente contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.
A tal proposito, si rimanda al punto 4 della circolare n. 333AGG — 0023276 del 27 dicembre 2021 della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato per ciò che concerne la verifica della conformità dei certificati in questione ai criteri sopra specificati nonché ai fini dell’applicazione dell’articolo 1 comma 7 del citato decreto, ritenendo che gli appartenenti alla Polizia di Stato esentati dall’obbligo vaccinale debbano far pervenire la relativa documentazione sanitaria al medico dell’ufficio sanitario/medico competente, onde verificare la validità della certificazione e consentire la predisposizione delle misure precauzionali volte a tutelare la salute del personale, come stabilito dall’articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ed in base alle attribuzioni di cui all’articolo 44 del d.lgs. 334/2000.
Per quanto attiene alle numerose istanze di ostensione della prescrizione medica con riferimento all’obbligo vaccinale, si comunica che, con nota prot. STDG/CC/NM 0147737 del 17 dicembre 2021 pervenuta a questa Direzione, 1’ Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha prospettato l’infondatezza giuridica e scientifica della stessa, specificando che i vaccini anti SARS-CoV-2 autorizzati all’immissione in commercio sono medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, ai sensi dell’articolo 91 del d.lgs. n. 219/2006, la cui prescrizione o utilizzazione è limitata alle strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di strategie specifiche messe a punto dalle regioni.
Rimodulazione della quarantena
Si rappresenta, infine, che con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e la circolare del Ministero della Salute n. 60136 di pari data, alla quale l’art. 7-ter del citato decreto rimanda, sono state apportate modifiche alla quarantena dei contatti stretti dei soggetti positivi al SARS-CoV-2 e all’isolamento dei soggetti positivi al SARS-CoV-2 che abbiano effettuato, oltre al completamento del ciclo vaccinale, anche la terza dose di richiamo (c.d. booster).
In particolare, per i contatti stretti di soggetti positivi al SARS-CoV-2 che hanno ricevuto la dose booster (terza dose) o che siano vaccinati con doppia dose da meno di 120 giorni, ovvero che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, se asintomatici, non è più prevista la quarantena, ma una forma di autosorveglianza pari a 5 giorni e l’utilizzo obbligatorio del facciale filtrante FFP2 per 10 giorni dall’avvenuto contatto con il soggetto positivo. L’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare è prescritto solo alla eventuale comparsa di primi sintomi e, in caso di persistenza della sintomatologia, al quinto giorno successivo alla data dell’ultima esposizione al caso positivo.
Per chi, invece, ha ultimato il ciclo vaccinale da più di quattro mesi, senza aver ricevuto la terza dose (booster), la durata della quarantena scende da 7 a 5 giorni, con obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo al termine della quarantena.
Per i soggetti che non si siano sottoposti a vaccinazione o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il predetto ciclo da meno di 14 giorni, il periodo di quarantena rimane invariato con riscontro negativo di un test antigenico effettuato dopo 10 giorni ed assenza di sintomi nei 3 giorni antecedenti all’effettuazione del tampone, oppure di 14 giorni senza effettuazione del tampone, comunque rimanendo asintomatici.
Si ricorda che, nel caso di contatti stretti di casi positivi intra-familiari, per l’emissione del provvedimento di quarantena/isolamento fiduciario, gli appartenenti dovranno produrre all’Ufficio sanitario della Polizia di Stato competente per territorio una certificazione del medico di famiglia che attesti la decorrenza dell’avvenuto contatto stretto con il soggetto/familiare positivo o, in alternativa, il referto del tampone del contatto positivo.
Rimodulazione dell’isolamento
Per i soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 che hanno ricevuto la dose booster (terza dose) ovvero che siano vaccinati con doppia dose da meno di 120 giorni l’isolamento viene ridotto da 10 a 7 giorni nel caso in cui siano sempre asintomatici ovvero che risultino asintomatici almeno nei tre giorni antecedenti all’effettuazione del tampone molecolare o antigenico con esito negativo.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le fattispecie sopra descritte possano trovare applicazione anche nei confronti degli appartenenti all’ Amministrazione che attualmente si trovino nelle condizioni di quarantena/isolamento.
Si soggiunge, infine, che i contenuti della presente circolare, essendo basati sulle correnti evidenze dell’impatto clinico del virus SARS-CoV-2 e della prevalenza attuale della variante Omicron sulla durata della contagiosità in rapporto allo stato vaccinale, potranno essere rivisti — anche a breve — ove dovessero emergere nuove evidenze, tali da giustificare un’appropriata rivalutazione in senso maggiormente restrittivo ovvero in direzione di un progressivo ulteriore allentamento delle misure.
Per gli aspetti di rispettiva competenza e per la corretta adesione alle raccomandazioni di cui sopra, si confida nelle iniziative dei medici della Polizia di Stato, nonché dei direttori/dirigenti/comandanti di uffici e reparti.