Il Consiglio ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato osservando che, al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez.un. 28170/200) ha ritenuto che le incompatibilità̀ di cui all’art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 non si applicano ai praticanti avvocati ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell’apposito registro speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati, e ciò̀ vale anche per gli appartenenti all’arma dei Carabinieri.
Con detta decisione, secondo il Consiglio, si è ritenuto che il rischio di un conflitto di appartenenza sia limitato e rimediabile con accorgimenti pratici, quale ad esempio la limitazione della pratica agli affari esenti da commistioni. Ulteriore correttivo si ritiene possa essere individuato nell’esclusione del patrocinio sostitutivo.
Secondo il Consiglio, dunque, non sussistono motivi per discostarsi dalla giurisprudenza, con la quale è stato quindi riconosciuto che la pratica legale svolta da agenti o funzionari di P.S. mantenga una propria ragione anche se ad essi è preclusa la successiva iscrizione all’albo, poiché́ consente loro la possibilità̀ di precostituirsi un titolo professionale futuro.