Pensione di reversibilità e rinuncia all’eredità del coniuge defunto

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Con la sentenza n. 268 del 1987, la Corte Costituzionale ha stabilito che la pensione ai superstiti non ha natura successoria, in quanto spetta anche in caso di rinuncia all’eredità ed è regolata da specifiche leggi previdenziali, che disciplinano autonomamente i requisiti, il concorso tra aventi diritto e la perdita del diritto stesso.

La reversibilità appartiene alla categoria delle prestazioni assistenziali: entra in gioco per effetto del decesso del coniuge come fatto naturale e non è correlata all’apertura della successione.

La scelta di non accettare il patrimonio — e i debiti — del defunto non ha quindi alcun effetto sul diritto alla pensione.

La rinuncia all’eredità del coniuge defunto non comporta la perdita della pensione di reversibilità. I due istituti sono giuridicamente distinti e indipendenti: la reversibilità è una prestazione previdenziale che spetta al coniuge superstite in quanto tale e non in quanto erede.

Reversibilità e successione: due istituti separati

La separazione tra eredità e reversibilità è una posizione consolidata della giurisprudenza costituzionale.

Il quadro normativo di riferimento include il Regio Decreto 636/1939, che istituisce il trattamento ai superstiti, e la Legge 335/1995 (Riforma Dini), che lo estende a tutte le forme previdenziali e introduce le regole di cumulabilità con altri redditi.

Nessuna di queste disposizioni subordina il diritto alla reversibilità all’accettazione dell’eredità. Lo stesso vale per la Circolare INPS n. 32 del 1991, che chiarisce come la rinuncia all’eredità non incida sulla prestazione previdenziale ai superstiti. Vale anche il principio inverso: il coniuge superstite non può rinunciare alla reversibilità per cederla a un figlio o a un altro familiare. La tutela è infatti personale e non trasferibile.

La rinuncia all’eredità lascia intatti anche altri diritti di natura economica che derivano dal vincolo matrimoniale, non dal fenomeno successorio. Il coniuge superstite mantiene il diritto di abitazione e di uso della casa familiare, previsto dall’articolo 540 del Codice Civile, nonché il diritto a percepire le rendite derivanti da eventuali polizze vita stipulate dal defunto a suo favore, in quanto i beneficiari designati nelle polizze non rientrano nell’asse ereditario.

Per quel che concerne, invece, i ratei di pensione diretta già maturati dal defunto ma non ancora riscossi al momento del decesso, chi ha scelto di rinunciare deve astenersi da qualsiasi atto di riscossione su ratei spettanti al de cuius, poiché incassare quelle somme configura accettazione tacita dell’eredità, con le conseguenze che ne derivano in termini di responsabilità per gli eventuali debiti

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