Pensione reversibilità figlio maggiorenne inabile

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La Corte di cassazione con la recente ordinanza n. 18400 dell’8 giugno 2022 ha risolto il problema della decorrenza temporale del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne inabile a carico del pensionato, in caso di decesso di quest’ultimo.

In caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall’INPS l’attribuzione della pensione di reversibilità, quale superstite, con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio.

Nel caso di specie giunto alla sua cognizione, la Suprema corte ha ribaltato la decisione con cui i giudici di appello avevano riconosciuto che il diritto alla pensione di reversibilità in capo al richiedente, figlio inabile ad ogni proficuo lavoro, superstite della madre pensionata di cui lo stesso era convivente a carico, decorresse dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa.

L’uomo si era rivolto ai giudici di Piazza Cavour deducendo, per contro, che il suo diritto avrebbe dovuto decorrere dal mese successivo a quello della morte della madre.

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Gli Ermellini, applicando il principio sopra richiamato, hanno accolto il ricorso del figlio superstite cassando, per quanto di ragione, la sentenza impugnata, rispetto alla quale hanno ritenuto non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Da qui la decisione di condanna dell’INPS al pagamento della pensione di reversibilità ai superstiti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius.

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