Il decreto legge 29 settembre 2021 n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre decorso (“Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP”) prevede, tra l’altro, una nuova disciplina sull’acquisizione dei tabulati telefonici.
Nel Comunicato ufficiale del Consiglio dei Ministri n. 38/2021 si precisa infatti che: “In linea col diritto comunitario e con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 marzo 2021, si stabilisce che solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, si possono acquisire presso il fornitore i dati del traffico telefonico o telematico, ai fini dell’accertamento del reato.”
In pratica nel momento in cui il PM riterrà necessario, ai fini delle indagini preliminari, procedere alla acquisizione dei tabulati telefonici, la sua richiesta dovrà essere sottoposta al vaglio del Giudice delle indagini preliminari. Occorre comunque precisare che l’acquisizione dei tabulati non sarà possibile indistintamente per tutti i reati, ma solo per determinati reati particolarmente invasivi della privacy della persona offesa e per quelli puniti con una pena minima di tre anni e solo se i dati presenti nei tabulati si rivelano importanti per poter proseguire con le indagini.
Le novità contenute nel decreto attuano in sostanza quanto sancito dalla sentenza della Corte UE del 2 marzo 2021, che nella causa C-746/18 ha affermato due importanti principi, con i quali si pongono dei limiti alla possibilità di utilizzare i dati personali contenuti nei tabulati nell’ambito del processo penale, per la necessità di conciliare le esigenze della giustizia con la tutela della privacy.
Il primo principio non consente agli Stati membri di prevedere una disciplina nazionale che permetta “l’accesso di autorità pubbliche a un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo.”
Il secondo principio, invece, sancisce che non è consentito agli Stati membri di adottare una normativa nazionale “che renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale.”
Il decreto interviene sul decreto legislativo n. 196/2003 che contiene il “Codice in materia dei dati personali” cambiando il testo dell’art. 132, di cui viene sostituito il comma 3 e a cui vengono aggiunti i commi 3 bis e 3 ter.
Questi i nuovi commi dell’art. 132 in base alle modifiche introdotte dal decreto:
“3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.”
3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.
3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all’articolo2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.”
Il GIP potrà con decreto motivato preventivo autorizzare e imporre quindi l’acquisizione dei tabulati nei casi in cui a richiederlo sia il PM, la persona indagata, il difensore, la persona offesa e le altre parti processuali. Provvedimento del GIP che, tuttavia, in casi di particolare urgenza e gravità, potrà essere emesso nelle 48 ore successive al decreto motivato del PM.
Per quanto riguarda i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, il provvedimento del GIP è necessario se sono ancora in corso le indagini preliminari, se invece sono concluse, il vaglio della richiesta del PM è affidata al giudice della prima udienza.