Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari

30078

Con la circolare numero 107 del 14 luglio 2021, visionabile nell’apposita sezione del nostro sito, l’INPS ha recepito quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Riunite numero 1 del 2021 che ha, di fatto, dato una lettura definitiva della disciplina in materia di pensione per il personale del comparto difesa e per alcune figure assimilate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

Oggetto del contenzioso è se la quota retributiva di una pensione liquidata con il sistema misto, in favore di un militare che sia cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità utile ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile (ex articolo 54 del TU 1092/1973) oppure se tale quota retributiva debba essere determinata sulla base dell’effettivo numero di anni di anzianità posseduti al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile ( ex articolo 44 del TU 1092/1973).

Nella platea degli interessati, alle stesse condizioni, potrebbero rientrare altresì, i pensionati ex appartenenti al disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza (oggi Polizia di Stato), soggetti, come già detto, al sistema misto, e assunti antecedentemente al 25 giugno 1982.

Ciò, perché per il riconoscimento del diritto in questione, il possesso dello status di militare, deve sussistere al momento dell’arruolamento, e non per l’intera carriera.

advertise

Il beneficio invocato è stato riconosciuto dalla Giurisprudenza e, pertanto, la sua attribuzione non opera in automatico.

Dell’argomento ci siamo più volte occupati su questo notiziario flash (nr. 11 del 18 marzo 2017; nr. 39 del 15 settembre 2018; nr. 44 dell’21 ottobre 2018; nr. 50 del 24 novembre 2018; nr. 43 del 26 ottobre 2019; nr.18 del 30 aprile 2020), seguendo, volta per volta, il corso del controverso andamento giurisprudenziale delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti.

In ultimo, sul nr. 49 del 4 dicembre 2020 avevamo rappresentato che, dopo alterne vicende, la questione dell’interpretazione dell’art. 54 DPR 1092/73 sia per quanto attiene all’applicazione dell’aliquota del 44%, nel range di anzianità fra 15-20 anni, che di quella del 2,93% riguardo l’anzianità inferiore ai 15 anni maturata al 31.12.1995, era pervenuta alla cognizione delle Sezioni Unite della Corte dei Conti Giurisdizionale Centrale, che, il 25 novembre 2020, aveva tenuto la relativa udienza nel corso della quale i ricorrenti avevano ribadito la pretesa consistente, ai fini del calcolo della quota retributiva in sistema misto, nell’applicazione dell’aliquota del 44% al compimento del 15° anno e di una percentuale pari al 2,93 annuo con riguardo alle anzianità maturate al 31.12.1995 al di sotto della soglia dei 15 anni.

Proprio le Sezioni Unite con la sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021, hanno posto fine ad una unga diatriba che ha visto pensionati e INPS in contrapposizione su quanto dovuto, con una pronuncia che ha, in sostanza, fornito definitivi chiarimenti sul calcolo del trattamento pensionistico riferito alla quota retributiva per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali.

Il problema nasceva proprio dalla struttura del sistema pensionistico misto in base al quale, per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 una quota viene calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo.

La circolare INPS numero 107 sul ricalcolo dell’importo della pensione per gli ex appartenenti alle forze armate prende le mosse da quanto stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.
I due quesiti su cui la Corte si è espressa, riportati nel documento di prassi, riguardano l’aliquota di rendimento per il calcolo delle pensioni di coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di contributi e che al 31 dicembre 1995, ossia l’ultimo anno di retributivo prima del passaggio al contributivo, contavano:

  • tra i 15 e i 18 anni di contributi;
  • meno di 15 anni di contributi.

Per quanto riguarda il primo quesito, la Corte ha interpretato il citato articolo 54 stabilendo che la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto” deve essere calcolata in base all’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente annuo del 2,44 per cento.

Per quanto riguarda il secondo quesito, la Corte ha risposto che l’aliquota del 44 per cento non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni.

Nella pronuncia citata, la Corte dei Conti prevede un correttivo per coloro che vantano un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, riconoscendo, per la determinazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995

L’INPS, dunque, effettuerà un riesame d’ufficio sui trattamenti interessati e ai pensionati che rientrano nel correttivo, in sede di pagamento della pensione, verranno riconosciute le differenze “sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori”.

Viceversa, alle prestazioni pensionistiche da liquidare verrà applicata la citata aliquota annua del 2,44 per cento, così come stabilito dalle Sezioni Riunite.

Si è così materializzata una sperequazione assolutamente ingiustificata alla luce della normativa primaria che disciplina i trattamenti normativi ed economici all’interno del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, tra il personale militare e quello a status civile.
Sulla questione il SIULP è già intervenuto con una nota inviata al Ministro dell’Interno, il cui contenuto è stato pubblicato sul n. 11 del 19 marzo 2021 di questo notiziario, visionabile al seguente link.

La rimozione di queste insostenibili sperequazioni all’interno del Comparto Sicurezza difesa e soccorso pubblico formerà oggetto di una specifica pregiudiziale che porremo sul tavolo del rinnovo del contratto di lavoro nell’ambito del cosiddetto “pacchetto specificità” che dovrà anche contenere la definizione del problema della previdenza complementare per la quale da tempo sollecitiamo una soluzione espressamente “dedicata”.

 

Advertisement