Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari e forze di polizia

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Ultimo aggiornamento 15/04/2021

Prot.: 7.3/210/FR/2021

Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari e forze di polizia – Sentenza Sezioni Unite della Corte dei Conti Giurisdizionale Centrale nr.1/2021/QM/PRES-SEZ depositata il 4 gennaio 2021.
 

Le Sezioni Unite della Corte dei Conti Giurisdizionale Centrale, con la Sentenza nr.1/2021/QM/PRES-SEZ depositata il 4/1/2021, hanno definito la questione relativa alle percentuali pensionistiche da applicare per il calcolo della parte retributiva delle pensioni militari in regime di sistema di calcolo misto.

Oggetto del contenzioso era se la quota retributiva di una pensione liquidata con il sistema misto, in favore di un militare  cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità e con un’anzianità utile ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, al 31 dicembre 1995 , dovesse essere calcolata in misura pari al 44% della base pensionabile (ex articolo 54 del TU 1092/1973) oppure sulla base dell’effettivo numero di anni di anzianità posseduti al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile ( ex articolo 44 del TU 1092/1973).

Secondo le Sezioni Unite della Corte dei Conti Giurisdizionale Centrale, la “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità contributiva ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata moltiplicando l’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nella misura del 2,44%, con un migliore e vantaggioso ricalcolo delle pensioni per tutti i ricorrenti.

L’attribuzione del beneficio invocato non opera in automatico essendo stato riconosciuto dalla Giurisprudenza ai militari ricorrenti. Tuttavia, la Direzione Generale della Previdenza Militare del Ministero della Difesa, “ferma restando l’esigenza di un approfondimento con l’INPS”, con propria circolare ha diramato istruzioni ai propri uffici e centri pensionistici affinchè venga data generale applicazione al principio enunciato dal massimo Giudice Contabile, sia nel calcolo della componente retributiva dell’assegno di ausiliaria che in sede di emanazione dei decreti definitivi di pensione.

Si è dunque concretizzata una gravissima discriminazione ai danni del personale della Polizia di Stato. Trattasi di una sperequazione che opera sul piano previdenziale in una duplice direzione.

In primo luogo nei confronti dei pensionati ex appartenenti al disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza (oggi Polizia di Stato), soggetti al sistema misto, e assunti antecedentemente al 25 giugno 1982 ma esclusi dall’applicazione della più favorevole aliquota nonostante che per il riconoscimento del diritto in questione, sia richiesta la sussistenza dello status di militare al momento dell’arruolamento, e non per l’intera carriera. Peraltro, quand’anche il diritto fosse esteso agli ex militari ancora oggi in servizio nella Polizia di Stato si verrebbe a determinare una illegittima disparità di trattamento pensionistico tra i dipendenti della Polizia di Stato assunti dopo la smilitarizzazione ai quali andrebbe applicata la minor aliquota per il personale civile, ed il personale dell’Arma dei Carabinieri (militari) che, nella sostanza del rapporto di lavoro quotidiano svolge gli stessi incarichi, le stesse mansioni, con gli stessi orari, con lo stesso scopo istituzionale ovvero il mantenimento dell’ordine pubblico e, soprattutto, con gli stessi rischi dei rispettivi omologhi del Corpo di Polizia di Stato.

In secondo luogo è evidente il materializzarsi, all’interno del comparto sicurezza e difesa di una grave disparità di trattamento, sul piano pensionistico, tra le Forze di Polizia a Status civile e la componente Militare del medesimo comparto.

La situazione giuridica di tutto il personale della Polizia di Stato in regime di calcolo a sistema misto appare in ogni caso fortemente illegittima, quantomeno illogica, per via della disparità di trattamento (pensionistico) che si sarebbe creata a seguito alla smilitarizzazione, in primis, tra il personale del medesimo corpo di Polizia assunto prima (militari) e dopo (civili) il 25.06.1982 ai quali, nonostante l’identità di mansioni svolte, verrebbe applicata un’aliquota diversa anche solo essendo stati assunti a distanza di una settimana gli uni dagli altri.

Si tratta di una sperequazione assolutamente ingiustificata alla luce della normativa primaria che disciplina i trattamenti normativi ed economici all’interno del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

In primo luogo va ricordato che la legge 6 marzo 1992, n. 216 prevede la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia e che Il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione della delega di cui all’art. 2 della citata legge 6 marzo 1992, n. 216, ha disciplinato i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate riordinando e omogeneizzando carriere, attribuzioni, trattamenti economici e disciplina i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

In secondo luogo una differenziazione dei trattamenti previdenziali in seno al comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico confligge apertamente con l’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) il quale espressamente prevede che:

  1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e  dei contenuti  del  rapporto  di  impiego  e  della   tutela   economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta  la  specificità del ruolo delle  Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello  stato  giuridico  del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità  dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni  personali,  previsti  da leggi e regolamenti, per le  funzioni  di  tutela  delle  istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e  della  sicurezza  interna  ed esterna, nonché per i peculiari requisiti  di  efficienza  operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
  2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì’ a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

Riteniamo, inoltre, si debba tenere in debita considerazione la reale volontà del legislatore del 1981 di non creare una distinzione/discriminazione dal punto di vista giuridico tra forze di polizia a status militare e quelle a status civile, considerato altresì che l’art. 61 del Dpr 1092/1973 dispone che al personale dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale dello Stato (personale non militare) si applicano le disposizioni stabilite per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per le categorie militari.

Peraltro, già il Consiglio di Stato, nel 1983, si era pronunciato sulla questione pensionistica affermando che: “nessuna incidenza avrebbe avuto la smilitarizzazione della Polizia di Stato sul trattamento di quiescenza, che rimane quella più favorevole prevista per i militari”.

L’odierna disparità di trattamento pensionistico a parità di condizioni, evidente anche all’occhio di un non addetto ai lavori, potrebbe in via di principio anche giustificare il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale per violazione del combinato disposto dell’art. 3 (principio di uguaglianza) ed art. 36 della Costituzione.

Con la presente, pertanto, si chiede una tempestiva iniziativa, anche a carattere legislativo che alla luce della complessa articolazione del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, sappia evitare una ingiusta e immotivata penalizzazione per il personale della Polizia di Stato e in genere per quello a status civile.

Giacché, diversamente, non vi è dubbio che l’unica strada obbligata che resterebbe da percorrere, sarebbe quella di separare i Comparti sicurezza e difesa con tutto quello che una siffatta operazione potrebbe causare sul funzionamento dell’intero sistema sicurezza.

Conoscendo la Sua sensibilità, l’attenzione e l’impegno che ogni giorno profonde per la tutela della sicurezza e delle donne e gli uomini che la garantiscono, sono certo che saprà individuare la giusta soluzione per risolvere le problematiche evidenziate.

Il Segretario Generale
Felice Romano

PDF lettera percentuali pensionistiche

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