Un nostro affezionato lettore ci chiede se è possibile fruire alternativamente, unitamente al coniuge, dei permessi per assistere il genitore disabile.
Dallo scorso dal 13 agosto 2022, in relazione ai permessi ex legge 104/1992, non è più vigente il principio del referente unico. A seguito di tale mutamento normativo, pertanto, più soggetti aventi diritto possono richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
La novità è stata introdotta dal D.Lgs n. 105 del 30 giugno 2022 che, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha previsto alcune importantissime novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il citato provvedimento normativo ha riformulato il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riguardo ai giorni di permesso spettanti ai caregiver familiari di soggetti con disabilità grave, che fino ad oggi potevano essere autorizzati a un solo lavoratore dipendente, ad esclusione dei genitori.
Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.