Permessi studio per corsi relativi a singoli esami universitari e prove conclusive di un master

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Un nostro affezionato lettore sollecita chiarimenti sul diritto allo studio. In particolare chiede:

  • se possano essere riconosciute le 150 ore per studio ai dipendenti iscritti ai c.d. “corsi singoli” universitari, al termine dei quali viene rilasciato un credito formativo e non un titolo di studio in senso stretto, e se per il sostenimento dei relativi esami possa essere utilizzato il congedo straordinario per esami;
  • quale istituto possa essere utilizzato in occasione del sostenimento della prova conclusiva di un master universitario.

Per ciò che attiene alla possibilità di concedere le 150 ore per lo studio finalizzate alla frequenza di un corso singolo universitario, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha affermato di non rilevare, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti, con particolare riferimento al necessario rilascio di un “titolo” in senso stretto.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare, in occasione del sostenimento dei relativi esami dei predetti corsi singoli, il congedo straordinario di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 3/1957.

Infine, attesa l’assenza dei presupposti per la concessione delle 150 ore per lo studio, non si ritiene poter escludere, tuttavia, la possibilità di utilizzare, nel caso di specie, il congedo per la formazione ex art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 e art. 20, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, da ultimo illustrato dalla circolare n. 333-A/9805.C.I/79 del 9 gennaio 2009, trattandosi di attività formativa “… diversa da quelle finalizzate o poste in essere dall’Amministrazione”, come previsto dalla normativa in materia.
Per quanto riguarda il secondo quesito, viene confermata la possibilità di avvalersi delle quattro giornate precedenti al sostenimento dell’esame finale, trattandosi di prova rientrante nell’ambito degli “…esami post-universitari”, così come previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 170/2007.

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Peraltro, in linea con il parere espresso dalla Commissione Paritetica del 9 aprile 2008, poi recepito nella circolare n. 557/RS/CN/10/0734 del 18 marzo 2009, non sembra potersi escludere, in astratto, la possibilità di utilizzare la fruizione delle 150 ore anche in forma cumulativa, “…fermo restando l’onere di documentazione delle esigenze a carico dell’interessato”.

Resta fermo, tuttavia, che la possibilità di comprovare, con il sostenimento dell’esame finale, le ore di permessi studio fruite in forma cumulativa, risulta ammessa unicamente “…per la redazione della tesi di laurea…”, come si evince dal tenore letterale della suddetta circolare, da intendersi quale titolo universitario in senso stretto e non post universitario (Circolare 555/RS/01/80/2/5394 del 26 febbraio 2020).

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