A seguito di un nostro quesito in ordine all’applicazione dell’istituto del permesso breve anche nei confronti del personale impiegato in servizi continuativi, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha precisato quanto segue:
“I destinatari delle norme contrattuali in questione sono individuati dall’art.1 del DPR 395/1995 e che i permessi brevi, previa valutazione del capo dell’ufficio, potranno essere concessi nel rispetto delle disposizioni dell’art.17 del medesimo D.P.R.”
E’ stato ribadito, inoltre, che il permesso breve può essere concesso anche nei casi in cui i dipendenti si ammalino durante l’orario di servizio. Al riguardo si richiama la circolare nr. 557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009 pubblicata nella sezione circolari del nostro sito (area riservata agli iscritti), che cita:
“… Se, invece, la malattia insorge durante l’orario di servizio giornaliero, la mancata residuale prestazione lavorativa dovrà essere giustificata facendo ricorso agli istituti che regolano le assenze dal servizio. Pertanto, ove l’assenza incida solo parzialmente sul turno di servizio, l’interessato potrà eventualmente fare ricorso allo strumento dei permessi brevi, di cui all’art. 17 del DPR 395/1995, nei limiti ivi indicati. In tal caso dovrà essere scorporata, dal computo dei giorni di prognosi concessi, la giornata in cui il dipendente ha prestato parzialmente servizio.”