Pertinenze prima casa ed esenzione IMU

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L’IMU non è dovuta sulla prima casa e sulle relative pertinenze, ma l’agevolazione è soggetta a precisi limiti numerici, anche di appartenenza alle categorie catastali ammesse al beneficio, nel numero massimo di una per ciascuna.

Per accedere all’esenzione IMU in dichiarazione dei redditi, la legge impone che le pertinenze siano accatastate in una delle seguenti categorie:

  • C2 (magazzini e locali di deposito come cantine e solai);
  • C6 (stalle e scuderie, garage);
  • C7 (tettoie chiuse o aperte).

L’esonero IMU per le pertinenze della prima casa è applicabile nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle tre categorie sopra indicate.

Se si possiedono due box auto entrambi pertinenza della prima casa ed entrambi accatastati come C6, solo uno dei due beni immobili che appartengono alla medesima categoria catastale sarà assoggettato ad IMU.

Per essere inserito nel 730 come pertinenza della prima casa, l’immobile C2, C6 o C7 deve essere collegato fisicamente, o per utilizzo, all’abitazione principale.

Ai sensi dell’articolo 817 del Codice Civile, sono pertinenze “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”, basandosi sul criterio fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra.

Come sottolinea la Cassazione (sentenza 25127/2009), inoltre, la prova dell’asservimento pertinenziale deve essere giustificata da reali esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.

Infine, oltre ad essere necessario che siano classificabili in categorie differenti da quelle a uso abitativo, le pertinenze devono anche essere utilizzate al servizio dell’abitazione in modo continuativo.

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