Possibilità di arresto per i reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di terrorismo

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Possibilità di arresto in attesa della querela e procedibilità d’ufficio per i reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di terrorismo

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, la Legge 24 maggio 2023, n. 60 recante “Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza”.

IL provvedimento normativo reca modifiche agli articoli 380 e 381 c.p. (arresto obbligatorio e facoltativo) la cui entrata in vigore è prevista per il 16 giugno 2023.

La norma ha origine dalla proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio con la finalità di rimodulare gli effetti dell’estensione del regime di procedibilità a querela, realizzato dal d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia) in relazione ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Tra questi, le lesioni lievi, la violenza privata, il sequestro di persona semplice, il furto aggravato. 

Il problema consisteva nella regola (artt. 380, co. 3 e 381, co. 3 c.p.p), prevista anche nel previgente codice di rito, che subordina l’arresto in flagranza, tanto obbligatorio quanto facoltativo, alla presentazione della querela, anche in forma orale, da parte della persona offesa presente sul luogo, mancando la quale l’arresto non può essere effettuato. 

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Quanto poi alle misure cautelari personali in corso all’entrata in vigore della riforma Cartabia, per effetto della disposizione transitoria di cui all’art. 85, co. 2 d.lgs. n. 150/2022, introdotta dal Governo Meloni con il d.l. n. 162/2022, senza una querela presentata entro 20 giorni si sarebbe andati incontro a delle scarcerazioni.   

La legge 60/2023 persegue due obiettivi. In primo luogo, quello di escludere la procedibilità a querela in presenza di determinate aggravanti e in secondo luogo quello di consentire l’arresto obbligatorio in flagranza, per reati procedibili a querela, anche quando questa non viene presentata all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente sul luogo, perché non si riesce a rintracciare la persona offesa.

Per quel che concerne il primo obiettivo la legge (art. 1) stabilisce che, ove ricorrano le aggravanti del metodo mafioso e della finalità di terrorismo, si procede sempre d’ufficio anche quando è prevista la procedibilità a querela. 

La legge 60/2023 (art. 2) modifica inoltre l’art. 71, co. 1 del codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) inserendo il delitto di lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) tra quelli per i quali le pene sono aumentate, da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. L’estensione alle lesioni personali di tale aggravante fa sì, in virtù del disposto del secondo comma dello stesso art. 71 del codice antimafia, che si proceda d’ufficio anche in relazione alle lesioni personali lievi, rese procedibili a querela dal d.lgs. n. 150/2022. 

Per quanto riguarda l’arresto in flagranza, l’art. 3 della legge 60/2023 modifica per la prima volta l’assetto tradizionale della disciplina in materia stabilendo, per il solo arresto obbligatorio in flagranza, che questo può essere effettuato anche in assenza della querela, che però deve essere presentata entro 48 ore, pena la liberazione dell’arrestato. Più precisamente, si consente il solo arresto obbligatorio in flagranza quando la querela non è contestualmente proposta perché la persona offesa non è prontamente rintracciabile, purché la querela possa ancora sopravvenire (perché non è stata manifestata la volontà di rinuncia). Se la querela non è proposta nel termine di 48 ore dall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, “l’arrestato è posto immediatamente in libertà”.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’arresto debbono, pertanto, effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa, entro le 48 ore. Inoltre, quando la persona offesa è presente – ovvero è rintracciata, – la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria, ferma restando – ed è questa una novità che realizza un opportuno coordinamento con la riforma Cartabia – la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’articolo 90-bis c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022.

Il termine di 48 ore previsto per rintracciare la persona offesa ai fini della querela, funzionale all’arresto in flagranza, coincide con il termine massimo per la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero (convalida che, come è noto, deve poi intervenire entro le successive 48 ore). 

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