Presunzione di innocenza e diritto a presenziare al processo

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Il Decreto Legislativo 08.11.2021 n. 188 rappresenta il tentativo di raggiungere la piena e concreta attuazione del principio, non solo europeo ma anche costituzionale, della presunzione di non colpevolezza conformemente alla Direttiva UE 1673/2018.

Va subito precisato che l’atto normativo è rivolto solo alle autorità pubbliche che si trovano a confrontarsi con tale principio e non invece ai privati, in particolare non agli organi di informazione.
Decisiva e dirimente è la disciplina relativa alla diffusione delle informazioni riguardanti i procedimenti penali e gli atti di indagine.
Al riguardo, l’art. 2 del provvedimento dispone che «è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili».

In caso di violazione del divieto l’interessato, oltre ad avere diritto al risarcimento del danno, può chiedere la rettifica della dichiarazione e, in caso di inottemperanza dell’autorità, può agire ex art. 700 c.p.c., chiedendo al tribunale di disporre la pubblicazione della rettifica.

Com’è ben evidente, il divieto è rivolto alle autorità pubbliche in generale e quindi, oltre ai magistrati, a qualsiasi autorità investita di potestà pubblicistiche.
Dunque, ai funzionari pubblici e agli esponenti della politica non saranno più consentite esternazioni sulle indagini in corso nelle quali un indagato venga additato come colpevole.

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Il Decreto dispone che i rapporti con gli organi di informazione competono esclusivamente al procuratore della Repubblica o a un magistrato dell’ufficio appositamente delegato e l’art. 3 del provvedimento aggiunge che la diffusione di notizie è consentita solo “quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico” e “in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”.

L’eventuale decisione di procedere a conferenza stampa, comunque, è assunta con atto motivato «in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano».

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono fornire informazioni, con le medesime modalità, sugli atti di indagine compiuti soltanto se autorizzati dal procuratore con atto motivato.

Al di fuori di questi canali ufficiali, non è consentito dare ulteriori notizie ai cronisti. In ogni caso, le informazioni devono essere diramate in modo da assicurare alla persona sottoposta ad indagini o all’imputato il diritto «a non essere indicati come colpevoli» fino a quando la colpevolezza non sia stata definitivamente accertata. Infine, il comma 3-ter precisa che nei comunicati stampa e nelle conferenze è fatto divieto «di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza».

Inoltre, la disposizione introduce modifiche:

  • in tema di riparazione per ingiusta detenzione, all’ 314 c.p.p., stabilendo che l’esercizio del diritto al silenzio ex art. 64, comma 3, lett. b), c.p.p. non incide sul diritto alla riparazione;
  • in tema di obbligo del segreto investigativo, all’ 329 c.p.p., stabilendo che la deroga al divieto di pubblicazione degli atti operi solo quando sia strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini;
  • in tema di partecipazione dell’imputato all’udienza, all’ 474 c.p.p., introducendo il nuovo comma 1 bis, che garantisce in ogni caso il diritto “il diritto dell’imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l’impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili”.

Lo scopo principale è dichiaratamente quello di tutelare la persona indagata o imputata.
Per la prima volta, è stato sancito il diritto dell’indagato a non subire processi mediatici con la spettacolarizzazione dell’indagine che, di per sé, lede la reputazione e compromette la serenità della difesa.

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