In data odierna nel corso di un’incontro con i vertici del Dipartimento della P. S. è stata trattata una serie di problematiche relative alle procedure concorsuali in atto. Diamo riscontro delle singole argomentazioni di cui si è discusso, e delle risposte che l’Amministrazione ha dato in relazione alle questioni prospettate dal Siulp.
Concorso a 1500 posti per la nomina di Vice Commissario del ruolo direttivo a esaurimento
Sono state in primo luogo rappresentate le perplessità in ordine alla graduatoria. Ci era stato infatti assicurato che sarebbe stato in ogni caso salvaguardato il criterio dell’anzianità di ruolo, in modo tale da impedire scavalcamenti da parte di concorrenti delle annualità successive. All’atto pratico ciò non è invece avvenuto, e per l’effetto molti dei candidati più anziani si sono visti superare in ragione di una prevalenza consentita dal maggior peso riconosciuto ai titoli di servizio diversi dall’anzianità. Peraltro numerosi interessati ci hanno segnalato che non sarebbero stati correttamente annotati nelle schede personali importanti titoli posseduti, e di aver per questo già chiesto accesso agli atti per verificare eventuali omissioni.
Abbiamo quindi chiesto all’Amministrazione un quanto più solerte approfondimento teso a rimuovere le eventuali probabili erronee attribuzione di punteggio, così da correggere in autotutela in tempo utile la graduatoria.
Si è poi chiesta contezza in ordine agli uffici di destinazione di fine corso, posto che, contrariamente alle indicazioni inizialmente fornite, tra le sedi di assegnazione di fine corso sarebbero state previsti anche uffici e reparti presso cui, in origine, la figura dei Commissari del ruolo ad esaurimento era stata esclusa. Una possibilità che, invero, sembrerebbe confermata dalla circostanza che alcuni corsisti starebbero per l’appunto svolgendo il periodo applicativo della durata di un mese presso alcuni di questi reparti speciali.
Ci è stato al riguardo assicurato che il periodo applicativo non può in alcun modo essere inteso come una anticipata assegnazione, in quanto, nel rispetto di quanto disposto con la circolare del 19 gennaio scorso della Direzione Centrale per le Risorse Umane, l’assegnazione definitiva sarà stabilita solamente al termine del corso di formazione, con indicazione dell’Ufficio o Reparto cui l’interessato è destinato.
IX° Corso Vice Ispettori – Assegnazione perdenti sede.
A nostra precisa richiesta, ci è stato confermato che, allo stato, i corsisti ai quali non sarà garantito il rientro in sede sono complessivamente 158. Abbiamo a questo punto significato come , per effetto delle migliaia di colleghi che, grazie al riordino, a breve transiteranno nel ruolo degli ispettori, non abbia più senso tenere luogo alle griglie di assegnazione previste nel bando di concorso, peraltro risalente ad oltre quattro anni addietro, e dunque non in grado di offrire una fedele rappresentazione delle esigenze territoriali. Abbiamo altresì osservato che la rigidità di quei criteri di assegnazione, oltre a non essere più attuale, è stata già più volte censurata da provvedimenti giurisdizionali che, seppure in via cautelare, hanno comunque evidenziato profili di illegittimità tali da suggerire una opportuna rimeditazione correttiva.
L’Amministrazione ha dal canto suo replicato che conta di far rientrare tutti i 158 perdenti sede alle province di provenienza entro il 2018, e cioè in concomitanza con l’assegnazione dei primi vincitori dei concorsi previsti dal riordino. Non solo. Delle circa 70 istanze motivate da situazioni personali meritevoli di essere apprezzate alla stregua dei precetti normativi posti a presidio della tutela della famiglia, sono almeno 30 quelle a cui l’Amministrazione conta di poter dare immediato accoglimento, quindi con assegnazione a fine corso presso la sede richiesta.
Concorso 559 Allievi Agenti – Ricorso dei candidati esclusi
Sul Flash nr. 9 del 24 febbraio 2018 abbiamo dato comunicazione della diffida ad adempiere che l’Avvocato Galletti ha inviato all’Amministrazione chiedendo, alla luce delle recentissime sentenze n. 1953/2018 e 1989/2018 del Tar Lazio-Roma, ai sensi degli artt. 21 quinquies e nonies della L. 241/90 di ammettere i ricorrenti al prosieguo dell’iter concorsuale, anche in soprannumero, previa eventuale revoca o annullamento d’ufficio in parte qua di ogni atto e provvedimento contrastante con l’interesse dei propri assistiti alla prosecuzione della selezione.
Poiché quel ricorso, come noto, era stato patrocinato dal Siulp, nel corso dell’incontro odierno si è avuto modo di discutere anche dei termini dell’intimazione, per capire quale sarebbe potuto essere l’approccio dell’Amministrazione. Nel merito la rappresentanza del Dipartimento della P.S. presente si è riservata di approfondire le argomentazioni portate dal TAR Lazio prima di decidere se dar corso all’intimazione del legale del Siulp ovvero, in alternativa, se impugnare al Consiglio di Stato le cennate sentenze.
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