Procedimento disciplinare: i termini infraprocedimentali non hanno carattere perentorio, bensì ordinatorio – Cons. Stato sent. nr. 80/08 del 30 ottobre 2007

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Procedimento disciplinare: i termini infraprocedimentali non hanno carattere perentorio, bensì ordinatorio. Così ha stabilito il Consiglio di Stato che ribadisce quanto già sostenuto da altra sezione del Consiglio (sez. IV, n. 7459/04), secondo la quale i termini previsti dalle disposizioni infraprocedimentali in materia disciplinare – come quello per la convocazione del Consiglio di disciplina di cui all’art. 20, d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 – non hanno carattere perentorio, bensì ordinatorio, essendo garanzia sufficiente per l’incolpato quella del termine perentorio fissato per l’intero provvedimento disciplinare. Ne deriva, in ossequio a detto indirizzo interpretativo, che i termini previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. 737/81 che cadenzano il procedimento disciplinare del personale della Polizia di Stato, non hanno natura perentoria e la loro inosservanza non ha effetti invalidanti sulla sanzione assunta.

 

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 80/08 del 30 ottobre 2007 – dep.17/01/2008

 

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Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 80/08 del 30 ottobre 2007 – dep.17/01/2008

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.80/08

Reg.Dec.

N. 3516 Reg.Ric.

ANNO 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 3516/2002, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e il Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono legalmente domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

F.T., rappresentato e difeso dall’avv. …., ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato in Roma piazza Capo di Ferro n. 13; appellante incidentale;

per l’ annullamento e/o la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria 14 febbraio 2002, n. 58;

Visto il ricorso con relativi allegati.

Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato e l’appello incidentale dallo stesso proposto;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa.

Udita alla pubblica udienza del 30 ottobre 2007 la relazione del consigliere Francesco Caringella e sentiti altresì gli avv.ti …… e l’avv. dello Stato Massarelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da T.F. avverso il decreto del Capo della Polizia del 22.12.1000, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno. Il Tribunale, in particolare, ha reputato fondato il motivo di gravame con cui il ricorrente ha contestato la violazione dei termini dettati, per lo svolgimento del procedimento disciplinare, dall’articolo 20, 1° comma D.P.R. 737/ 81, dall’articolo 113, 2° comma, D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, dall’art. 19 D.P.R. 737/81 cit. e dall’articolo 21, ultimo comma D.P.R. 737 / 81. Segnatamente il Giudice di prime cure, pur mostrandosi consapevole della non univocità della giurisprudenza sulla questione, ha reputato che tutti i termini del procedimento disciplinare hanno natura perentoria, ivi compresi quelli endoprocedimentali. E ciò in quanto la loro funzione non è solo quella di consentire tempestive controdeduzioni all’incolpato (c.d. termini a difesa), ma anche quella di far si che il procedimento disciplinare nel suo complesso si concluda in tempi rapidi e definiti, così da evitare il crearsi di situazioni di incertezza perniciose tanto per l’incolpato, quanto per l’Amministrazione.

L’amministrazione appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.

Resiste la parte originariamente ricorrente, che affida ad apposito gravame incidentale la contestazione della statuizione di prime cure nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.

All’udienza del 30 ottobre 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’appello è fondato.

La Sezione non ravvisa ragione per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini previsti dalle disposizioni infraprocedimentali in materia disciplinare – come quello per la convocazione del Consiglio di disciplina di cui all’art. 20, d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 – non hanno carattere perentorio, bensì ordinatorio, ove non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza, né sia stabilita l’inefficacia degli atti compiuti dopo la loro scadenza, essendo garanzia sufficiente per l’incolpato quella del termine perentorio fissato per l’intero provvedimento disciplinare (Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7459). Ne deriva, in ossequio a detto indirizzo interpretativo, che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, i termini previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 che cadenzano il procedimento disciplinare del personale della Polizia di Stato, non hanno natura perentoria e la loro inosservanza non ha effetti invalidanti sulla sanzione assunta.

In ordine poi al termine di cui all’art. 113 del d.P.R. n. 3/1957 per la conclusione del supplemento di istruttoria, si deve soggiungere che, ai sensi della clausola di completamento di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 737/1981, detta disposizione non è applicabile al procedimento disciplinare in esame disciplinato in modo dettagliato e con normativa speciale, sul punto non necessitante di integrazione, dal disposto dell’art. 20 del citato d.P.R n 737/1981.

3. L’appello principale deve pertanto essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di prime cure e reiezione del ricorso originario. Consegue la reiezione dell’appello incidentale sulle spese di primo grado.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso in appello, riforma la sentenza di prime cure e respinge il ricorso originario di primo grado.

Respinge l’appello indentale.

Spese compensate.

Così deciso in Roma il 30 ottobre 2007, in camera di consiglio, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta con l’intervento dei sigg:

Giovanni Ruoppolo Presidente

Giuseppe Romeo Consigliere

Luciano Barra Caracciolo Consigliere

Domenico Cafini Consigliere

Francesco Caringella Consigliere Est.

 

Presidente

GIOVANNI RUOPPOLO

Consigliere Segretario

FRANCESCO CARINGELLA GIOVANNI CECI

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

 

CONSIGLIO DI STATO

 

N.R.G. 3516/2002

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