Procedimento disciplinare: talune manchevolezze, se commesse da un dipendente della P.s., assumono connotazioni tali da dover essere sanzionate. Il Consiglio di Stato ha sostenuto che il giudice amministrativo non può addentrarsi nel merito delle scelte più discrezionali dell’amministrazione della Polizia di Stato, addirittura giungendo ad ipotizzare una accertata inesistenza di conseguenze negative per il servizio. Talune manchevolezze non particolarmente significative in altri settori della p.a. – continua il Collegio giudicante – assumono connotazioni tali da farle ritenere meritevoli delle sanzioni previste dall’ordinamento, se si considera il rigore che talvolta, se non di regola, caratterizza e deve caratterizzare l’attività delle forze dell’ordine in termini tali da sottrarre ad ogni valutazione discrezionale esterna le determinazioni del dirigente l’Ufficio, al di fuori dei casi di manifesta illogicità. (Fattispecie in cui un ispettore superiore della p.s. ha indotto un suo subordinato a violare le consegne impartite dalla dirigente l’Ufficio; il tutto per poter anticipare l’interrogatorio di un’anziana signora in precarie condizioni di salute).
Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 4103/06 del 21.04.2006 – dep. 27.06.2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4103/06
Reg.Dec.
N. 11 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 11/2001, proposto da:
– il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, e la Questura di Cagliari, in persona del Questore in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
c o n t r o
– il Sig……………………, rappresentato e difeso dall’avv. ………………… ed elettivamente con lui domiciliato presso lo studio dell’avv. ……………………, in viale ………………. n. 11, Roma;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Sardegna, Cagliari, n. 628/2001, resa inter partes e concernente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria (pari ad 1/30 della retribuzione) inflitta all’appellato, ispettore superiore della Polizia di Stato.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato Sig……………….
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2006, il Consigliere Aldo SCOLA;
Udito, per la p.a. appellante, l’avvocato dello Stato P. Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
L’attuale appellato impugnava (per violazione degli artt. 4, nn. 8, 10 e 18, e 14, d.P.R. n. 737/1981, e dell’art. 3, legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per genericità della contestazione di addebiti e del provvedimento sanzionatorio, carenti presupposti, travisamento e difetto di motivazione, errore di fatto, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e sviamento di potere), dinanzi al T.a.r. Sardegna, il provvedimento disciplinare di cui in epigrafe.
Quest’ultimo gli era stato inflitto per aver indotto un suo subordinato (l’agente scelto Tizio) a violare le consegne (per poter anticipare l’interrogatorio di un’anziana signora in precarie condizioni di salute) della dirigente l’Ufficio (dott.ssa Caio) per la giornata del 7 luglio 1999, alla quale dirigente il medesimo (richiesto di adeguate spiegazioni) si sarebbe poi rivolto in toni alterati ed irriguardosi.
La p.a. intimata si costituiva in giudizio ed eccepiva l’infondatezza del gravame, che peraltro veniva accolto dai primi giudici (per eccesso di potere, avendo egli comunque informato del fatto l’ispettore più anziano, Sempronio), con sentenza prontamente impugnata poi dalla p.a. soccombente in prima istanza per errore di giudizio (ìnsito nell’aver voluto valutare il merito delle scelte operative della p.a., che aveva correttamente ravvisato significativi profili di negligenza nei sopra ricordati comportamenti dell’ispettore superiore Sig…………….) e per la condanna alle spese processuali, ritenuta ingiusta.
L’appellato Sig…………………. si costituiva in giudizio, eccependo di non aver violato alcuna disposizione di servizio (avendo informato tempestivamente l’ispettore più anziano) e di non aver profferito frasi irriguardose, ma semmai solo adoperato un linguaggio “deciso”.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.
D I R I T T O
L’appello è fondato e va accolto, dovendosene condividere la dedotta censura per le ragioni che seguono, desumibili dal carteggio processuale.
Correttamente il Ministero appellante osserva che i primi giudici si sono addentrati nel merito delle scelte più discrezionali dell’amministrazione della Polizia di Stato, addirittura giungendo ad ipotizzare una sorta di esimente deontologica non codificata, come l’accertata inesistenza di conseguenze negative per il servizio, in tal modo codificando un inedito tipo di illecito disciplinare, munito di una sorta di nuova ed inusitata condizione obiettiva di punibilità (cfr. art. 44, c.p.), costituita appunto dal verificarsi di conseguenze negative per il servizio, senza di che l’illecito non risulterebbe sanzionabile, ove l’interessato abbia informato qualcuno della necessità di contravvenire alle disposizioni impartite da un superiore gerarchico, come si è verificato nella fattispecie.
Deve, invece, osservarsi che l’ispettore Sig…………. si è comportato in modo indiscutibilmente negligente, inducendo un suo subordinato (l’agente scelto Tizio) a violare le consegne (per poter anticipare l’interrogatorio di un’anziana signora in precarie condizioni di salute) impartite dalla dirigente l’Ufficio (dott.ssa Caio) per la giornata del 7 luglio 1999, alla quale dirigente il medesimo (richiesto di adeguate spiegazioni) si è poi rivolto con accenti poco adeguati ed ancor meno rispettosi.
Trattandosi di un ispettore di Polizia, manchevolezze in altri settori della p.a. non particolarmente significative assumono connotazioni tali da farle ritenere meritevoli delle sanzioni previste dall’ordinamento e ciò deve dirsi pure per la sanzione pecuniaria inflitta al Sig………, se si considera il rigore che talvolta, se non di regola, caratterizza e deve caratterizzare l’attività delle forze dell’ordine (nella specie: la Polizia di Stato, corpo civile armato) in termini tali da sottrarre ad ogni valutazione discrezionale esterna le determinazioni del dirigente l’Ufficio, al di fuori dei casi di manifesta illogicità, nella specie non ravvisabile.
Non occorre aggiungere che, se tra i tutori dell’ordine pubblico fosse consentito un tale tipo di sindacato soggettivo, la prontezza e l’efficacia dei loro interventi ne potrebbero risultare seriamente compromessi.
Di tutto ciò i primi giudici non hanno tenuto il debito conto, spingendosi ad esaminare profili di merito del tutto sottratti al controllo giurisdizionale, secondo pluridecennali principii, ai quali conviene attenersi soprattutto in rapporto ad un’attività delicata e complessa come quella demandata ai corpi di Polizia presso i quali, per ovvie ragioni, maggiormente che in altri apparati dello Stato risulta imprescindibile il più completo rispetto per la disciplina interna e per le modalità di svolgimento del servizio.
Conclusivamente, l’appello dev’essere accolto, contestualmente annullandosi l’impugnata sentenza e respingendosi il gravame di prima istanza, con salvezza degli atti ivi gravati, mentre le spese del doppio grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,
· accoglie l’appello;
· annulla l’impugnata sentenza;
· respinge il ricorso di prima istanza;
· compensa tutte le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 21 aprile 2006, con l’intervento dei signori magistrati:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere rel. est.
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere Segretario
f.to Aldo Scola f.to Glauco Simonini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………….27/06/2006………………
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva