Procedure concorsuali in atto. Titoli di servizio. Calcolo dell’anzianità

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Ultimo aggiornamento 23/01/2021

Procedure concorsuali in atto. Titoli di servizio. Calcolo dell’anzianità complessiva di servizio utile ai fini dell’attribuzione del punteggio. Richiesta di urgente espresso chiarimento.

Riportiamo il testo della lettera inviata in data 21 gennaio 2021 all’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

“Nonostante i ripetuti tentativi di riuscire ad ottenere risposte per le vie brevi, e per quanto le nostre richieste fossero di elementare semplicità, l’interlocuzione informale con l’Ufficio Attività Concorsuali, pur mediata dalla cortese disponibilità dell’Ufficio in indirizzo, non ci ha consentito di ottenere chiarimenti rispetto a questioni che, considerati i ristrettissimi tempi che residuano prima della scadenza delle procedure in atto, sono assolutamente prioritarie.

Dobbiamo quindi esternare in modo formale quelle che, a questo punto, sono divenute criticità rispetto alle quali riteniamo necessario un intervento dirimente che rimuova l’imbarazzante tergiversare sin qui protrattosi.

Quello che volevamo capire, e che prima di noi sono ovviamente interessati a capire i colleghi che stanno inserendo le domande di partecipazione ai vari concorsi interni, è la ragione per la quale, quantomeno con riferimento ad alcuni di questi bandi, dal computo dell’anzianità complessiva di servizio viene detratto il periodo dedicato alla formazione iniziale. E non si tiene invece in considerazione, come a nostro avviso sarebbe ragionevole fare, il momento in cui c’è stata la presa in forza all’inizio del corso.

La differenza, a dispetto delle apparenze, si rivela produttiva di disparità di trattamento in quanto, come dovrebbe essere noto, la durata dei corsi di formazione succedutisi nel tempo, anche quelli più recenti, è stata variamente modulata in funzione delle esigenze contingenti.

Accade così che alcuni concorrenti, colpevoli di essere stati sottoposti ad una più diluita fase formativa, si vedono attribuire alcuni decimali di punto in meno. Frazioni che, visto lo schiacciamento nelle graduatorie, risultano potenzialmente decisive.

La criticata opzione, da qualunque parte la si osservi, sembra riconducibile a cervellotiche volontà produttive di inutili turbative. Non solo.

Come se già non bastasse quanto precede, calando poi la disamina nel caso particolare del concorso interno per Vice Sovrintendente Tecnico, abbiamo verificato come l’anzianità complessiva per chi proviene dai ruoli ordinari viene calcolata dal momento dell’inizio del corso di formazione, mentre per chi è operatore tecnico “nativo” viene scorporata la durata del corso. E, ancora, al contrario, chi proviene dai ruoli ordinari conosce un penalizzante trattamento comparatistico attesa la prevalenza che assume l’anzianità di servizio trascorsa nei ruoli tecnici.

Giova osservare come, tra l’altro, segnatamente per quanto concerne il personale del ruolo Agenti ed Assistenti, la data di inizio del corso di formazione è quella che viene presa a riferimento anche per la maturazione dell’anzianità utile alla promozione alle qualifiche superiori. Ed allora perché non individuare un criterio che avrebbe garantito una equilibrata soluzione quale quello di assumere a riferimento per tutti i concorrenti la data di inizio del corso?

Quesito sino ad oggi rimasto inevaso, che dobbiamo a questo punto riproporre con didascalica richiesta: la scelta di calcolare l’anzianità di servizio complessiva dal momento della fine del corso di formazione discende da un preciso vincolo normativo e/o ordinamentale?

È palese che la risposta negativa alla domanda che precede imporrebbe un immediato intervento che vada a sanare le stigmatizzate discrasie correggendo una impostazione evidentemente viziata nella concezione ed incomprensibile nelle finalità. A meno che le finalità non siano quelle di privilegiare alcuni tra i concorrenti. Non serve insistere sulla opportunità di svolgere le opportune sollecitazioni per addivenire in tempo utile, ovvero entro la prossima chiusura delle procedure di accettazione delle domande, ad una risposta per elaborare la quale non pare occorra particolare impegno di risorse. Auspichiamo quindi che, per quanto con disdicevole ritardo, il rispetto della trasparenza prevalga sull’ingiustificabile inerzia degli organi competenti.

Distintamente.”

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