Procedure scrutinio vacanze al 31.12.2022 Sostituto Commissario Tecnico

334

333/ISP/I/SEZ.2/UPC

Procedura di scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, per il conferimento della qualifica di sostituto commissario tecnico della Polizia di Stato, nei confronti degli ispettori superiori e degli ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2023 hanno maturato l’anzianità prevista dall’articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 o che sono destinatari dei benefici previsti dall’articolo 2, comma ], lettera tt-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Con la presente circolare si dà avvio alla procedura di scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, relativo a 528 posti disponibili al 31 dicembre 2022, per il conferimento della qualifica di sostituto commissario tecnico della Polizia di Stato, nei confronti degli ispettori superiori tecnici in servizio al 1° gennaio 2023, che, alla medesima data:

  • hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a 8 anni, ai sensi dell’articolo 31quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 o sono destinatari dei benefici previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera tt-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
    95;
  • non incorrono in uno dei casi di esclusione previsti dalla normativa richiamata, riportati in dettaglio nella successiva sezione.

ISTRUZIONI GENERALI PER GLI ENTI MATRICOLARI

Per tutti i destinatari dello scrutinio, in possesso della prescritta anzianità, deve essere redatta da parte dell’ente matricolare una scheda riassuntiva delle notizie desunte dallo stato matricolare, compilata secondo l’allegato modello (Allegato 1).

Si allega alla presente l’elenco del personale interessato al procedimento di scrutinio (Allegato 2).

Gli enti matricolari avranno cura di verificarne l’esattezza e, in caso di riscontro di eventuali discrasie, di darne tempestiva comunicazione alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato — Servizio ispettori — 14 Divisione, all’indirizzo e-mail corporate: dipps.statogiuridicoispettori.rm@poliziadistato.it.

Si prega di verificare che siano stati redatti tutti i relativi rapporti informativi, sanando eventuali ritardi.

Al riguardo, si precisa che per il personale da scrutinare, nei confronti del quale non sono stati redatti uno o più rapporti informativi, perché assente dal servizio a qualsiasi titolo (sospensione cautelare, infermità, maternità, aspettativa ecc.), dovrà essere inviata anche copia aggiornata del foglio matricolare, nonché copia dell’ultimo rapporto informativo redatto, al fine di consentire alla Commissione del ruolo degli ispettori tecnici di cui all’articolo 44 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, di poter esprimere il giudizio complessivo ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Le schede notizie relative allo scrutinio devono essere inviate anche per il personale cessato dal servizio successivamente alla data del 1° gennaio 2023.

Si richiama, in particolare, l’attenzione sulla esatta compilazione della parte relativa alle assenze dal servizio che comportino effetti sul periodo di servizio effettivamente prestato.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI SCRUTINIO

Si richiama l’attenzione degli uffici sui seguenti aspetti:

A) personale che ha partecipato a precedenti scrutini per gli ispettori superiori tecnici già oggetto di pregressa valutazione da parte della Commissione per il personale del ruolo degli ispettori tecnici, gli enti matricolari in indirizzo provvederanno ad integrare i dati già trasmessi con quelli inerenti alle annualità successive, avendo cura di allegare anche la relativa documentazione;

B) personale ammesso allo scrutinio per la prima volta per il personale ammesso per la prima volta allo scrutinio, le relative schede, debitamente compilate, dovranno essere trasmesse unitamente alla copia del foglio matricolare (solo ed esclusivamente i quadri A-F-I-L-P-Q-R)e della rispettiva documentazione (es. fotocopia attestato riconoscimento, attestazione del corso, decreto conferimento incarico, autocertificazione titoli di studio, ecc.).

Per tale categoria di personale è necessario evidenziare eventuali periodi di assenza dal servizio non utili al fine del computo dell’anzianità;

C) periodo di riferimento da tenere in considerazione per le diverse categorie di titoli il periodo di riferimento dei diversi titoli da considerare e quindi da inserire è il seguente:

  • per i titoli delle categorie I (rapporti informativi) e II (incarichi particolari) il periodo di riferimento è 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022;
  • per i titoli delle categorie III – c (corsiî) e III – e (riconoscimenti) il periodo di riferimento è l’intera permanenza nel ruolo degli ispettori;
  • peri titoli delle categorie III – a (lavori originali elaborati per il servizio), III – b (pubblicazioni scientifiche) e IIl – d (titoli di studio), non esistono limitazioni temporali e quindi saranno considerati tutti i titoli conseguiti.

AI fine di agevolare l’attività di codesti uffici, si forniscono elementi esplicativi rispetto alle voci di maggiore interesse:

  • “incarico attuale”: dovrà essere indicato esclusivamente l’incarico effettivamente svolto dal dipendente all’atto della sottoscrizione della scheda. Per il personale cessato dovrà essere considerato solo l’ultimo incarico svolto;
  • “corsi”: dovrà essere indicato il periodo di frequenza, l’esito finale e/o l’eventuale punteggio, specificando se in trentesimi, sessantesimi o centesimi, avendo cura di allegare copia del relativo attestato. Si specifica che non sono da considerare i corsi effettuati al di fuori del periodo di riferimento indicato, nonchè seminari, forum, simposi e corsi di aggiornamento professionale; — “fitolo di studio”: nel sistema è disponibile un apposito modulo, nel quale dovrà indicarsi esclusivamente la laurea o titolo equivalente, master, corsi post laurea. Non sono pertanto da considerare titoli di studio diversi da quelli indicati. Si richiama l’attenzione sulla correttezza delle informazioni riportate e la completezza della documentazione allegata;
  • “riconoscimenti premiali e onorificenze – ordine al merito della Repubblica italiana”: dovranno essere riportati i singoli riconoscimenti conseguiti nel lasso temporale sopra indicato, allegandone copia. Si precisa che la data da considerare e, quindi, da indicare sulle schede è esclusivamente quella riportata in calce all’attestato, corrispondente alla data di attribuzione del riconoscimento;
  • per il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è indispensabile acquisire, con ogni consentita urgenza, il parere del procuratore generale presso la Corte di appello e del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione di polizia giudiziaria. Lo stesso nulla osta dovrà essere acquisito anche per il personale non più in servizio in quegli uffici da non più di due anni, così come previsto dal comma 3 del medesimo articolo. In assenza di detti pareri, la valutazione del dipendente sarà sospesa.

SANZIONI DISCIPLINARI E/O PROCEDIMENTI PENALI

Saranno considerate tutte le sanzioni disciplinari, per le quali non sia intervenuta la riabilitazione, ad eccezione del richiamo orale. Solo in caso di sospensione cautelare dal servizio la scheda riassuntiva dovrà essere corredata da copia dei relativi provvedimenti, completi di relata di notifica o di eventuali provvedimenti di revoca della misura.

Si richiama particolare attenzione sulla corretta compilazione della parte relativa ai procedimenti disciplinari e penali, che dovrà riportare i dati informativi dal 1° settembre 1995 o comunque intervenuti durante il servizio prestato nel ruolo degli ispettori.

Variazioni dei dati afferenti ai provvedimenti disciplinari e/o penali, intervenute successivamente all’invio delle schede, dovranno essere tempestivamente comunicate all’indirizzo e-mail: dipps.statogiuridicoispettorirm@bpoliziadistato.it fino al giorno precedente la data di riunione della Commissione.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO

Si richiama l’attenzione degli enti/uffici matricolari sulle cause di esclusione dallo scrutinio:

  • l’essere sospeso cautelarmente dal servizio. Il personale riammesso in servizio è comunque escluso fino alla definizione del procedimento penale ed alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di sospensione, ai sensi degli artt. 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;
  • l’essere destinatario di un giudizio complessivo inferiore a “buono” nel triennio precedente, ex art. 205 del d.P.R. n. 3/1957;
  • l’aver riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione nel triennio precedente, ex art. 61, comma |, del d.P.R. n. 335/1982, fatto salvo il disposto dell’articolo 6, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 737/1981 (che comporta il ritardo nella promozione di ulteriori 2 o 3 anni in relazione alla gravità della sospensione disciplinare comminata);
  • l’essere rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi esclusivamente per i delitti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ai sensi degli articoli 61, comma 1, e 68, comma 10, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
  • le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la Corte di appello e del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione, ex art. 15, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Sul punto, si raccomanda di voler predisporre e trasmettere anche le schede dei dipendenti che versano in una delle cause di esclusione sopra indicate.

DISPOSIZIONI FINALI E PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Allo scopo di garantire la speditezza del procedimento in parola, gli interessati potranno avanzare richiesta di accesso agli atti direttamente all’ente matricolare, che avrà cura di istruirla garantendo il rispetto del principio di partecipazione, avendo il dipendente interessato facoltà di presentare osservazioni o presentare ulteriore documentazione inerente al procedimento in parola.

AI fine di addivenire tempestivamente alla definizione della posizione degli interessati, si invitano gli uffici in indirizzo a sollecitare i dipendenti a sottoscrivere i fogli notizie con puntualità e celerità. In caso di impossibilità o non reperibilità del dipendente o di rifiuto a sottoscriverli, i fogli notizie dovranno essere trasmessi specificando le cause della mancata sottoscrizione che, comunque, non pregiudica la regolarità del procedimento.

Le schede relative agli scrutini, debitamente compilate, e la relativa documentazione collegata (schede sottoscritte e allegati, in formato file .pdf), dovranno essere inviate inderogabilmente entro il 19 giugno 2023, all’indirizzo pec della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato — Servizio ispettori — 1% Divisione: dipps035.0800@pecps.interno.it.

Al fine di agevolare le interlocuzioni con la predetta Divisione si forniscono le utenze telefoniche dell’ufficio progressione di carriera: 06 46573612 -941-835-526/06 46574061-183-182.

Il responsabile del procedimento è il Direttore pro tempore della 1° Divisione del Servizio ispettori.

Circolare PDF

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