Per rivendicare una diversa posizione in ruolo bisogna necessariamente impugnare il provvedimento di inquadramento nell’ordinario termine di decadenza.
Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 09644/2024 del 2 dicembre 2024 che ha definito uno dei tanti ricorsi concernenti l’applicazione, ai promossi per merito straordinario, dell’art. 75, co. 1, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte costituzionale, al fine del riallineamento “virtuale della decorrenza giuridica della nomina nel ruolo in applicazione del principio stabilito dalla predetta sentenza della Corte costituzionale attraverso la modifica della graduatoria del concorso”.
Della problematica relativa alla decorrenza delle promozioni per merito straordinario conferite al personale dei vari ruoli e qualifiche della Polizia di Stato ci siamo occupati in queste pagine (https://siulp.it/promozioni-per-merito-straordinario-sent-corte-cost-n-224-del-7-10-2022-parere/), con espresso riferimento alla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale.
Con la Sentenza n. 09644/2024 del 2 dicembre 2024 i Giudici del Consiglio di Stato hanno chiarito e precisato che il ruolo di anzianità del personale di una pubblica amministrazione, soprattutto se in regime di diritto pubblico, rientra nella classifica dei provvedimenti amministrativi, “…conseguentemente le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate dai singoli interessati, con riferimento al posto in cui sono collocati, nell’ordinario termine di decadenza previsto per impugnare innanzi al giudice amministrativo (sessanta giorni decorrenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 c.p.a., dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge) si consolidano, resistendo dunque anche alle pronunce di illegittimità costituzionale» (Cons. Stato, sez. I, n. 1984/2021 cit.)”.
Pertanto, anche dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 224 del 2020 e n. 75 del 2024, chiunque, promosso per meriti straordinari, venga illegittimamente scavalcato dai vincitori di un successivo concorso (o selezione) per l’omessa applicazione del meccanismo di perequazione (l’allineamento) introdotto con le dichiarazioni di incostituzionalità, deve tempestivamente impugnare il provvedimento di nomina dei vincitori e di inquadramento nel ruolo, nel temine di decadenza previsto.
Al riguardo, i Giudici di palazzo Spada precisano e ribadiscono che “la posizione soggettiva del pubblico dipendente a fronte degli atti di inquadramento non è qualificabile come diritto soggettivo, bensì come interesse legittimo, poiché gli atti di nomina, attenendo alla collocazione, autoritativa, del soggetto nell’ambito dell’organizzazione amministrativa dell’ente pubblico, hanno natura provvedimentale ed autoritativa, anche ai fini della determinazione della decorrenza giuridica (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 15 marzo 2024, n. 2562; sez. II, 1° dicembre 2023, nn. da 10423 a 10425; sez. II, 30 novembre 2023, n. 10363)”.
Ed invero, come osservato dall’Adunanza plenaria, si deve «escludere la possibile sussistenza di diritti a fronte di quegli atti i quali definiscano la posizione del pubblico impiegato nell’ambito della struttura burocratica, sia con l’ivi immetterlo, sia col determinarne o con l’immutarne compiti o qualifiche, sia col dismettervelo, giacché in virtù di essi l’Amministrazione evidentemente provvede a dare concreto assetto alla sua organizzazione relativamente alla componente costituita dal personale di propria pertinenza e, dunque, in primis persegue la soddisfazione di quel pubblico interesse nei cui confronti […] la contrapposta aspettativa dei singoli dipendenti non possono se non trovarsi in condizione subordinata» (Cons. Stato, Ad. plen. 26 ottobre 1979, n. 25).
Per le ragioni esposte, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello del Ministero dell’interno e respinto la pretesa di un Sovrintendente promosso per merito straordinario che non aveva impugnato a suo tempo le nomine di coloro che lo avevano scavalcato nell’anzianità di qualifica, beneficiando della retrodatazione prevista per il concorso interno, per titoli, per la copertura di 2.662 posti per vice ispettore della Polizia di Stato riservato ai sovrintendenti, indetto con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2020, così determinando il definitivo consolidamento delle posizioni dei controinteressati e cristallizzando l’attribuzione dell’anzianità nella qualifica di vice sovrintendente, all’interno del ruolo dei sovrintendenti, tanto dell’appellato, quanto dei colleghi che lo avevano scavalcato a ogni effetto di legge e, quindi, anche ai fini dell’anzianità valutabile in futuri concorsi.