È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 che proroga lo stato d’emergenza fino al 31 marzo 2022. Il Governo, inoltre, ha licenziato in data 29 dicembre un altro decreto-legge, in attesa di pubblicazione, che contiene ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Di seguito una sintesi delle disposizioni Governative.
In tema di lavoro agile è consentito sia ai dipendenti pubblici sia a quelli privati, di ricorrere al lavoro da remoto, in deroga ad accordi sindacali o individuali con l’azienda. Lo stato d’emergenza proroga, inoltre, i congedi parentali per i lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni, la cui attività didattica o educativa in presenza sia sospesa o che risultino positivi al Covid o in quarantena. Sono anche previsti congedi parentali al 50 per cento per i genitori con figli in quarantena causa Covid.
Per quanto riguarda i test rapidi a tariffe calmierate, vengono stanziati fondi per “l’esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente” per tutto il 2022.
Viene, inoltre, prorogata al 31 marzo la possibilità di limitare gli spostamenti delle persone, “su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso” (fino al lockdown e alla quarantena ai soggetti che abbiano avuto contatti a rischio).
Resta poi in funzione la “cabina di regia” nazionale alla quale partecipano i presidenti delle Regioni e anche gli organismi creati per far fronte alla pandemia ovvero il commissario straordinario e il Comitato tecnico scientifico. I governatori regionali potranno continuare a firmare ordinanze più restrittive di quelle adottate a livello nazionale.
Il decreto garantisce, infine, procedure più snelle e veloci per l’acquisto di beni e per l’affidamento di appalti relativi all’emergenza sanitaria.
Per quel che concerne, poi le altre misure:
Green Pass
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Viene esteso l’obbligo del Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Mascherine
- obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto.
Ristoranti e locali al chiuso
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato in qualunque esercizio di ristorazione per il consumo anche al banco.
Eventi, feste, discoteche
Fino al 31 gennaio 2022, sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Capienze
Per tutte le manifestazioni consentite le capienze possono essere al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Ingressi di visitatori in strutture sociosanitarie e Rsa
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.
Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività al chiuso e all’aperto.
- per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
- per piscine, palestre e sport di squadra al chiuso;
- per musei e mostre;
- per centri benessere al chiuso;
- per centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- per parchi tematici e di divertimento;
- per sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Viene prorogata la sperimentazione della somministrazione dei vaccini anti Covid nelle farmacie da parte di farmacisti opportunatamente formati fino al 31 dicembre 2022 con uno stanziamento di 4,8 milioni di euro.