Provvedimenti di interdizione anticipata e post partum

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Ultimo aggiornamento 18/03/2022

Con la nota Registro Ufficiale.U.001550 del 13 ottobre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti circa le procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum di cui al D.Lgs. n. 151/2001.

In particolare, una prima questione attiene alla necessità di individuare la data di decorrenza dell’interdizione nei casi cui all’art. 17, comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs. n. 151/2001 – “quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” e “quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni” – chiedendo se la stessa debba coincidere con quella dell’istanza ovvero con quella del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

Sul punto l’Ispettorato ricorda che l’art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976 – tuttora vigente in forza della disposizione contenuta nell’art. 87 del D.Lgs. n. 151/2001 – individua nel provvedimento emanato dall’Ispettorato, entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro. Ne deriva che l’astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso. Trattasi del resto di una indicazione già formalizzata in più occasioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. interpello prot. n. 97 del 1° giugno 2006, prot. n. 6584 del 28 novembre 2006, lettera circolare n. 5249 del 17 aprile 2008).

La disciplina contempla una sola ipotesi in cui l’Ispettorato può disporre l’immediata decorrenza dell’astensione dal lavoro ed è quella prevista dall’art. 18 del D.P.R. n. 1026/1976 secondo il quale “ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l’Ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l’astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice (…), produca una dichiarazione di quest’ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni”.

Con riferimento al secondo quesito si rinvia anzitutto alla nota prot. n. 553 del 2 aprile u.s. In essa è stato chiarito che il principio contenuto nell’art. 16, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001 – secondo cui i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto – trova applicazione anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto e pertanto i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

In tal senso, anche in relazione ai provvedimenti disposti ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001, deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i sette mesi di interdizione post partum ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro.

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