Quesito – Interpretazione normativa recupero riposo settimanale

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Interpretazione della normativa sul recupero riposo settimanale. Quesito
 

Si fa riferimento alla nota n. 38/97 c.a. del 10 settembre u.s. della Segreteria Provinciale di Oristano nella quale si chiedeva di conoscere quale sia la corretta applicazione dell’art. 63 della legge n. 121/1981 nel caso in cui il dipendente non chieda il recupero del riposo settimanale entro le quattro settimane successive dalla maturazione del diritto.

AI riguardo la Direzione Centrale del Personale ha rappresentato che la disciplina dei recuperi consente al dipendente che ha prestato servizio in un giorno domenicale o in un altro giorno prefissato come riposo settimanale di scegliere il giorno in cui effettuare il recupero.

Tale facoltà, da esercitarsi preferibilmente nella stessa settimana, trova un preciso limite temporale, fissato nelle quattro settimane successive.

Si precisa, quindi che, decorso il termine, l’interessato decade da tale facoltà di scelta; sarà quindi il dirigente dell’Ufficio che, valutate le esigenze di servizio, determinerà il giorno in cui il dipendente recupererà il riposo non fruito.

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In caso di pluralità di recuperi, questi potranno essere scaglionati in relazione alle esigenze di servizio.

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