Reato di percosse e reato di lesioni

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Il Codice Penale italiano traccia una linea netta tra diverse tipologie di aggressione, basando la distinzione sul criterio dell’insorgenza o meno di una “malattia” nel corpo o nella mente della vittima.

Se l’aggressione fisica provoca solo un dolore senza lasciare strascichi patologici, si rientra nell’ambito delle percosse, disciplinate dall’articolo 581 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, Codice Penale, art. 581).

Se, al contrario, l’azione violenta causa un’alterazione, anche minima e temporanea, dello stato di salute, si configura il più grave reato di lesioni personali, previsto dall’articolo 582 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, Codice Penale, art. 582).  La presenza o l’assenza di una “malattia” medicalmente accertabile è, dunque, l’elemento che determina la qualificazione giuridica del fatto e, di conseguenza, la diversa gravità della pena e le modalità di tutela per la persona offesa. Il termine “percuotere” è interpretato in senso ampio dalla giurisprudenza, includendo non solo il colpire, ma ogni forma di violenta manomissione fisica di una persona (Cass. Pen., Sez. 5, N. 27705 del 11.07.2024) escluso il contatto fisico fugace che non provoca dolore e che, pertanto non può essere considerato penalmente rilevante (Cass. Pen., Sez. 5, N. 27705 del 11.07.2024). Al contrario, un’aggressione concretizza il reato di lesioni personali nel momento in cui provoca una “malattia” intesa come alterazione anatomica (una ferita, un livido, una frattura) o funzionale (la perdita temporanea di mobilità di un arto, uno stato di shock) che inneschi un processo di guarigione, per quanto breve.

A seconda della durata della malattia, le lesioni si classificano in:

  • lievi, se la prognosi non supera i venti giorni;
  • gravi, se la prognosi supera i quaranta giorni o se deriva un indebolimento permanente di un senso o di un organo (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, Codice Penale, art. 583);
  • gravissime, se la malattia è insanabile o se derivano conseguenze come la perdita di un arto o di un senso.

   Il referto medico del pronto soccorso è l’elemento di prova più importante dopo un’aggressione fisica. Senza una documentazione medica oggettiva, dimostrare di aver subito un danno e collegarlo all’azione violenta di un’altra persona (il cosiddetto nesso causale) diventa estremamente difficile, se non impossibile.

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