Recesso anticipato con penale sul mercato libero dell’energia

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Ultimo aggiornamento 11/01/2024

Dal 1° gennaio 2024, i fornitori di energia elettrica e gas in bolletta potranno applicare una penale per recesso anticipato dalla tariffa prevista dal contratto: lo prevede la Delibera ARERA del 6 giugno 2023, con disposizioni differenziate per luce e gas.

La delibera ARERA prevede che il fornitore di energia elettrica per i clienti domestici e le piccole imprese possa applicare una penale nel caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura dell’elettricità a tempo determinato, oppure anche a tempo indeterminato se è previsto un prezzo fisso della tariffa per un certo periodo di tempo. Più in dettaglio, nei casi di:

  • contratto di durata determinata e a prezzo fisso;
  • contratto di durata indeterminata, con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata;
  • contratti a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedono un passaggio ad un prezzo variabile.

Per quanto riguarda le bollette del gas, la delibera prevede semplicemente che il fornitore abbia specifici obblighi informativi nel caso in cui cambino le condizioni economiche della fornitura, che riguardano anche le modalità relative al diritto di recesso.

In ogni caso, gli obblighi informativi sono sempre previsti, sia per il gas sia per l’elettricità.

Le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra, ritenendo che le penali, soprattutto in fase di passaggio al mercato libero dell’energia, danneggino i clienti già alle prese con la difficoltà di districarsi fra le diverse offerte, limitando in questo modo l’eventuale possibilità di cambiare fornitore.

Il Codacons definisce illegittima la delibera e annuncia un ricorso, Assoutenti chiede un intervento all’Antritrust e a Mr Prezzi.

Il mercato tutelato del gas termina il 10 gennaio, mentre per la luce è scattata la proroga fino al primo luglio 2024. La delibera ARERA sulle penali si applica dal 1° gennaio 2024.

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