Reddito di libertà per le donne vittime di violenza

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Ultimo aggiornamento 19/11/2021

Si chiama “Reddito di libertà”.

È il nuovo contributo economico riconosciuto nella misura massima di euro 400 mensili pro capite concesso, in un’unica soluzione, per massimo 12 mesi e destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori, il contributo, previsto dal legislatore del 2020, diviene ora realtà a seguito della pubblicazione delle attese istruzioni operative dell’INPS su come ottenerlo.

E’ previsto dall’art. 105-bis del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) che ha incrementato, per l’anno 2020, di 3 milioni di euro il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” destinati al nuovo “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, a tutela delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e per favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

Le risorse stanziate sono state successivamente ripartite tra le regioni con il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020. Lo stesso D.P.C.M ha fissato le regole generali da seguire per l’invio della domanda per accedere al “Reddito di libertà”, lasciando all’INPS (ente erogatore) il compito di comunicare il modello di domanda da utilizzare e le specifiche modalità da seguire entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione/Provincia autonoma.

L’INPS ha ora provveduto ad emanare le istruzioni con la circolare n. 166 dell’8 novembre 2021.
Il Reddito di libertà è erogato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Possono fruire del contributo le donne residenti in Italia:

  • cittadine italiane (alle quali sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria),
  • cittadine comunitarie;
  • cittadine extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Il contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite e concesso per massimo 12 mesi, è erogato su domanda presentata dalla donna interessata, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato.

L’INPS, con la circolare n. 166 dell’8 novembre 2021, ha reso disponibile il modello da utilizzare per la richiesta.

La domanda va presentata per il tramite del Comune competente per residenza che inserirà la richiesta sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

Dagli sportelli comunali potranno essere inoltrate solo le istanze compilate in ogni loro parte, sottoscritte dalle interessate e conformi allo schema di modello indicato dall’NPS.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza nonché l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale.

Nell’istanza si dovranno indicare anche le modalità di pagamento prescelte tra quelle proposte dal sistema e che prevedono il pagamento mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata).

In caso di IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario e il modulo “Identificazione finanziaria Area SEPA”, firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Superati positivamente i controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti (ad esempio, sulla congruità del codice fiscale), verrà emessa una ricevuta di presentazione da consegnare all’interessata.
L’INPS fa presente che ai fini della prenotazione degli importi della prestazione terrà conto della data in cui i dati sono stati acquisiti a sistema mediante il servizio online.

Inviata la domanda, l’INPS esegue i controlli di capienza del budget e sulla titolarità del codice IBAN indicato in domanda.

L’esito dell’istruttoria (“Accolta in pagamento”; “Non accolta per insufficienza di budget”; “Accolta in attesa di IBAN”) è disponibile nella procedura a disposizione dei Comuni e comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail).
L’INPS fa presente che le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere oggetto di accoglimento in un momento successivo, esclusivamente entro il 31 dicembre 2021.

Per quel che concerne il regime fiscale, il Reddito di libertà non è soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il Reddito di libertà prevede una compatibilità ampia con le altre misure di sostegno. L’INPS, infatti, evidenzia che non è incompatibile con la fruizione di:

  • strumenti di sostegno al reddito, come il Reddito di cittadinanza;
  • eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
  • altri sussidi economici a sostegno del reddito (Rem, NASpI, ecc.)

L’INPS comunicherà il raggiungimento dei limiti di budget regionali/provinciali ai referenti individuati dalle Regioni/Province autonome.

Ciascuna Regione/Provincia autonoma potrà incrementare con proprie risorse trasferite direttamente all’INPS il budget.

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