Requisiti accesso pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2023

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Requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e incrementi pensione sul cedolino di marzo 2022

Con la circolare n. 28 del 18 febbraio 2022 l’Inps rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati.

Lo dispone il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2021, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10 novembre 2021, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, il punto 3 della menzionata circolare prevede espressamente che “nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati”. I requisiti per l’accesso al pensionamento per il biennio 2023/2024 sono, pertanto i seguenti:
Pensione di vecchiaia (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2021/2022.

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Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
Pensione di anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

  1. raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
  2. raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;
  3. raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).

Il cedolino pensione di marzo reca con sé alcune novità in termini di aumento dell’importo dell’assegno pensionistico frutto di due componenti consistenti nell’applicazione da parte dell’INPS delle nuove aliquote IRPEF e detrazioni previste dall’ultima Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 2, Legge 234/2021) e nella rivalutazione delle pensioni.

L’applicazione delle nuove aliquote IRPEF, che vanno a modificare il calcolo del netto dal lordo, è stata attuata dall’INPS attraverso l’aggiornamento dei sistemi e la conseguente corresponsione dei relativi aumenti dell’assegno pensione a partire dal mese di marzo.

Ricordiamo le nuove aliquote IRPEF:
23% per redditi fino a 15mila euro;
25% tra 15 mila e 28mila euro;
35% tra 28 mila e 50mila euro;
43% per la quota di reddito eccedente i 50 mila euro.

Tra le novità della Riforma fiscale 2022 anche l’innalzamento della no tax area per i pensionati fino a 8.500 euro (precedentemente era di 8.000 euro).

Da marzo 2022 arriverà nel cedolino pensione anche l’aggiornamento dell’importo dovuto all’applicazione del tasso provvisorio considerato dall’INPS dell’1,6% per le mensilità di gennaio e febbraio 2022, in luogo dell’1,7% come poi rilevato dall’ISTAT.

Nuovi aumenti scatteranno poi dal 2023, quando l’INPS applicherà il tasso definitivo di rivalutazione che per il 2022, ha comunicato in questi giorni l’ISTAT, è dell’1,9%. L’Istituto applicherà tuttavia tale tasso dal prossimo anno, riconoscendo gli arretrati per le mensilità precedenti.

Il pagamento della pensione di marzo dovrebbe arrivare negli ultimi giorni di febbraio, per chi riscuote il rateo presso gli Uffici di Poste Italiane dove, lo ricordiamo, si entra solo con il Green Pass.

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