Requisiti Pensionistici, Comparto Sicurezza, Difesa e VVF

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La legge di bilancio 2026, all’articolo 1 comma 180 prevede, dal 1° gennaio 2028, per le Forze Armate, le Forze di Polizia – sia a ordinamento civile che militare – e per i Vigili del Fuoco, un incremento “specifico” dei requisiti dell’adeguamento della speranza di vita a partire dal 2028:

  • + 1 mese nel 2028; + 1 mese nel 2029 e + 1 mese nel 2030.

In via aggiuntiva in base al contenuto dei commi 185 e 194, (definizione dell’adeguamento generale alla speranza di vita per tutti i regimi previdenziali) è previsto un incremento:

  • + 1 mese nel 2027, + 2 mesi nel 2028.

In Termini Complessivi l’adeguamento della speranza di vita, per il Comparto Sicurezza e Difesa è:

  • +1 mese dal 2027; + 4 mesi dal 2028; + 5 mesi dal 2029 e + 6 mesi dal 2030.

LA SPERANZA DI VITA

Fino al 31 dicembre 2012 si poteva andare in pensione con i seguenti requisiti:

  • Pensione di vecchiaia (età + contributi): requisito, 60 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione.
  • Pensione di anzianità (età + contributi): requisito 57 anni e 35 anni di contribuzione.
  • Pensione di anzianità (solo contributi): requisito 40 anni di contribuzione senza limiti di età.

Con la legge 122/2010 è stata introdotta la speranza di vita, divenuta operativa dal 1° gennaio 2013, con un adeguamento (di 3 mesi);

con DM 16 dicembre 2014, applicazione dal 1° gennaio 2016 con adeguamento di (4 mesi);

con DM 5 dicembre 2017, applicazione dal 1° gennaio 2019 con adeguamento di (mesi 5);

con DM 05 Novembre 2019, dal 1° gennaio 2021; non incrementati, a seguito pandemia (Covid)

con DM 27 novembre 2021, dal 1° gennaio 2023: non incrementati, a seguito pandemia (Covid)

con DM 18 Luglio 2023, 1° gennaio 2025 non incrementati a seguito la pandemia (Covid):

La legge di bilancio 2026 prevede un adeguamento di mesi 3, e per il comparto Sicurezza e Difesa un incremento di ulteriori mesi 3. 

LA FINESTRA MOBILE

Oltre alla speranza di vita, è prevista la cosiddetta “finestra mobile” ovvero periodo di attesa che decorre dalla maturazione del diritto e conduce, come condizione, all’effettiva decorrenza della pensione:

  • 12 mesi per le cessazioni dal servizio con 58 anni di età e 35 anni di contributi;
  • 12 mesi per le pensioni di vecchiaia (60 anni) in caso di contribuzione inferiore a 36 anni;
  • 15 mesi per chi accede alla pensione anticipata con il solo requisito contributivo (es. 41 anni + 15 = 42 anni e 3 mesi)

 

REQUISITI ATTUALI

  • Pensione di vecchiaia (età + contributi): requisito, 60 anni di età e 36 anni di contribuzione. Con una anzianità contributiva inferiore, si applicano mesi 12 di speranza di vita (61 anni di età) e 12 mesi di finestra mobile (62 anni di età). Se nell’arco di questi periodi si maturano i 36 anni di contribuzione, si va in pensione a partire dal momento in cui si è perfezionato il diritto alla pensione secondo i requisiti previsti dal punto 2.
  • Pensione di anzianità (età + contributi): requisito 58 anni e 35 anni di contribuzione +12 mesi di finestra mobile, per un totale di 59 anni e 36 anni di contribuzione.
  • Pensione di anzianità (solo contributi): requisito 41 anni di contribuzione + 15 mesi di finestra mobile, per un totale di 42 anni e 3 mesi di contribuzione a prescindere dell’età anagrafica.

Anno 2027

1) Pensione anzianità (solo contributi): requisito: Adeguamento speranza di vita: 1 mese. Totale: 41 anni e 1 mese + 15 mesi di finestra mobile. Totale: 42 anni e 4 mesi di contribuzione.

2) Pensione anzianità (età + contributi): requisito: Adeguamento speranza di vita: 1 mese. Totale: 58 anni e 1 mesi + 35 anni di contributi, + 12 mesi di finestra mobile.

3)Pensione di vecchiaia (età + contribuzione): requisito: 60 anni + anni 36 di contributi. Con una anzianità contributiva inferiore, si applicano mesi 12 + 1 di speranza di vita (61 anni e 1 mesi di età) e 12 mesi di finestra mobile (62 anni e 1 mese di età), se nell’arco di questi periodi si maturano i 36 anni di contribuzione, si va in pensione nel momento in cui si è perfezionato il diritto alla pensione di anzianità di cui del punto 2.

Anno 2028

1) Pensione di anzianità (solo contributi): requisito: Adeguamento speranza di vita: 4 mesi. Totale: 41 anni e 4 mesi + 15 mesi di finestra mobile. Totale: 42 anni e 7 mesi di contribuzione.

2) Pensione di anzianità (età + contributi): requisito: Adeguamento speranza di vita: 4 mesi. Totale: 58 anni e 4 mesi + 35 anni di contributi, + 12 mesi di finestra mobile

3) Pensione di vecchiaia (età + contribuzione): requisito: 60 anni + anni 36 di contribuzione.

Con una anzianità contributiva inferiore, ai si applicano mesi 12 + 4 di speranza di vita (61 anni e 4 mesi di età) e 12 mesi di finestra mobile (62 e 4 mesi di età). Se nell’arco di questi periodi si maturano i 36 anni di contribuzione, si va in pensione dal momento in cui si è perfezionato il diritto alla pensione anticipata di cui al punto 2

PS: L’anno 2029 e 2030 non vengono riportati, in quanto dal 2029 è previsto un nuovo adeguamento generale alla speranza di vita per tutti i regimi previdenziali.

 

Le Tabelle:

PENSIONE DI VECCHIAIA

 NOTA: Se nell’arco di questi periodi si maturano i 36 anni di contribuzione, si va in pensione, dal momento in cui si è perfezionato il diritto alla pensione di anzianità secondo la tabella sottostante

PENSIONE DI ANZIANITA’

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