Residenza, domicilio, domicilio fiscale, domicilio temporaneo e da ospite

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Un nostro lettore chiede se sia possibile attivare un domicilio o residenza temporanea presso altri. Il domicilio di una persona, nel diritto privato italiano (articolo 43, primo comma c.c.), viene infatti definito come il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”. Per quanto riguarda gli interessi, questi si intendono non solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica.

In alcuni casi possono essere eletti dei “domicili speciali” per evenienze particolari limitate nel tempo.

Il domicilio temporaneo si può autocertificare senza bisogno di registrazioni specifiche all’Anagrafe. Al riguardo, molti Comuni rendono disponibile sul proprio sito online uno specifico modulo da scaricare e compilare, e non ci sono limiti temporali alla sua durata.

Diverso è il caso della residenza temporanea, che dura un anno e si deve richiedere al Comune.

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Per attivare un domicilio digitale riconosciuto presso l’Amministrazione Finanziaria ai fini delle comunicazioni, è necessario dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

La residenza, secondo il diritto italiano (art. 43, II comma c.c.), è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Quindi, non quella occasionale o limitata ad alcuni periodi dell’anno, ma la casa dove si abita in maniera continua.

Per quanto riguarda la residenza anagrafica, questa non coincide necessariamente con l’abitazione dichiarata come prima casa, tuttavia, la residenza può essere solo una e riferita a un solo Comune, ai fini dell’iscrizione alle liste elettorali e di tutti gli altri benefici fiscali e legali cui hanno diritto i residenti di una determinata località.

Per quanto concerne la residenza fiscale, questa si acquisisce se il contribuente è iscritto all’Anagrafe della popolazione residente o ha residenza o domicilio in Italia per più di 183 giorni all’anno. La residenza fiscale è importante per il calcolo delle imposte sui redditi e per la definizione dell’IVA.

L’indirizzo di residenza deve essere comunicato all’ufficio Anagrafe del Comune nel quale ci si appresta a risiedere. Molti comuni italiani permettono di effettuare parte di questo adempimento online, scaricando l’autocertificazione o i documenti da inviare, per raccomandata o PEC. Bisogna dunque distinguere tra autocertificazione di residenza e di domicilio.

I tempi cambiano a seconda che ci si sposti da un Comune all’altro oppure nell’ambito dello stesso Comune. In quest’ultimo caso, bastano di norma circa 48 ore.

Il cambio di residenza ha effetti giuridici a partire dalla data di presentazione della dichiarazione. Di norma, entro due giorni avviene anche l’iscrizione del richiedente nell’Anagrafe dei residenti così da ottenere sia il certificato di residenza sia lo stato di famiglia.

In pratica, mentre la residenza indica il luogo in cui si esplica la vita privata della persona, il domicilio è il luogo in cui si svolge la vita professionale, ma non necessariamente residenza e domicilio devono essere luoghi distinti, anche se è possibile eleggere domicilio in un luogo differente da quello di residenza.

Dal punto di vista giuridico, dunque, la residenza è diversa dal domicilio perché la prima ha a che fare con l’abitare e la seconda con la sede di affari e interessi.

Con riferimento al domicilio vengono solitamente inoltrate le comunicazioni di lavoro, si apre una tutela, si apre una successione a causa di morte, viene dichiarato il fallimento dell’imprenditore.

Nel Comune di residenza, invece, si sceglie il medico di famiglia, si vota, si effettuano le pratiche per il matrimonio e si presentano le richieste dei certificati anagrafici.

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